F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2) RICORSO DELL’A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TERMINE DANILO; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FELS GIOVANNI PIETRO, SEGUITO GARA A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 173 del 7.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 2) RICORSO DELL’A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TERMINE DANILO; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FELS GIOVANNI PIETRO, SEGUITO GARA A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 173 del 7.11.2007) La A.S.D. Albano Calcio a 5 ha proposto appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di primo Grado, in particolare per le sanzioni inflitte ai calciatori Danilo Termine e Pietro Fels Giovanni, squalificati il primo per cinque gare e il secondo per quattro gare. Dal rapporto dell'arbitro si ricava che il primo calciatore, già precedentemente espulso, è rientrato nel terreno di gioco ed ha aggredito un calciatore avversario; immediatamente dopo, il secondo calciatore ha aggredito anch'egli un calciatore avversario, insultandolo e colpendolo con calci alle gambe. Tale azione veniva supportata dal dirigente dell'Albano, Alessandro Pitocchelli. Tale condotta creava subbuglio tale che non era stato possibile eseguire il saluto di fine gara. La società appellante , pur non negando la deprecabilità dei fatti, deduce che essi sono stati descritti in maniera esagerata, non essendoci stato alcun contatto tra i calciatori in questione e il tutto” si è limitato solamente a parole”, soprattutto per l'intervento del mister locale David Calabria Pertanto si chiede di portare le sanzioni entro limiti di minore gravità. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Parimenti congrue ed adeguate sono le sanzioni inflitte, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Albano Calcio a Cinque di Albano Laziale (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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