F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 3) RICORSO DEL F.C.D. FEMM. REAL CANAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. FEMM. REAL CANAVESE/ATHLETIC CLUB GENOVA DEL 14.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
3) RICORSO DEL F.C.D. FEMM. REAL CANAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. FEMM. REAL CANAVESE/ATHLETIC CLUB GENOVA DEL 14.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)
Il F.C.D. Femm. Real Canavese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 25.10.2007 con la quale quest’ultimo ha inflitto la sanzione della perdita ( con il risultato di tre a zero) della gara disputata contro l’Athletic Club Genova motivando tale decisione in ragione dell’irregolare tesseramento dell’atleta Carmen Alessia Mavilia. Sostiene la società ricorrente che l’atleta in questione è, al contrario, regolarmente tesserata e deduce la conseguente erroneità della decisione con richiesta di annullamento della sanzione e ripristino del risultato vittorioso per 1 a zero. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Risulta, infatti, agli atti della Federazione, che l’atleta in questione, Carmen Alessia Mavilia,è regolarmente tesserata come comprova il relativo documento n. 160934 rilasciato in data 25.9.2007. Da qui l’evidente erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo e la conseguente fondatezza dell’impugnazione proposta. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Femm. Real Canavese di Chivasso (Torino) annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, ripristina il risultato di 1 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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