F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008 4) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA C5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 173 del 7.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO 2008
4) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA C5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 3.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 173 del 7.11.2007)
La A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 7.11.2007 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare l’ammenda di € 2.000,00 e la diffida del campo di giuoco in relazione alle reiterate ingiurie, minacce e percosse rivolte dai sostenitori della squadra nel corso dell’incontro di Campionato Nazionale di Serie B contro il Termoli Calcio a 5 disputatasi il 3.11.2007. A sostegno dell’impugnazione il Manfredonia sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell’infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante. Il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto alcune circostanze che avrebbero dovuto condurre ad una più lieve sanzione quali il curriculum disciplinare, la fattiva collaborazione prestata dal capitano e dalla dirigenza nell’allontanare i responsabili degli atti di violenza, la regolare conclusione della gara. La società ricorrente chiede, pertanto, che la sanzione pecuniaria sia congruamente ridotta e sia altresì annullata la diffida del campo di giuoco. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per le ragioni qui di seguito esposte. Va in primo luogo osservato che i fatti accaduti durante la gara appaiono di particolare gravità. In particolare risultano inaccettabili non solo le ingiurie ripetute verso l’arbitro ma, soprattutto, la vera e propria aggressione subita ripetutamente da quest’ultimo . Questa Corte ritiene che i comportamenti violenti nei confronti dell’arbitro, proprio perché rivolti verso quel soggetto che, nell’ambito della competizione sportiva, assume il ruolo di garante delle regole e di rappresentante dell’ordinamento sportivo nel suo complesso, non solo non possano trovare mai alcuna giustificazione, ma debbano anche essere adeguatamente sanzionati. In questo senso la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulti non già penalizzante, come sostiene, la società ricorrente, bensì appaia non adeguata per difetto e, conseguentemente, si imponga un suo inasprimento che deve consistere, quanto meno, nella squalifica del campo di gioco per una giornata. E ciò, pur tenendo conto del fattivo comportamento sia dei dirigenti della squadra che del suo capitano, della circostanza che era stato un rivolto un invito alla forza pubblica di prestare assistenza, del buon curriculum disciplinare precedente, circostanze, queste, che inducono questa Corte a non infliggere una sanzione più penalizzante, adeguata alla oggettiva gravità dei fatti verificatisi in quell’occasione. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia di Manfredonia (Foggia), ritenuta l’incongruità della sanzione, la ridetermina confermando l’ammenda di € 2.000,00 e infliggendo la squalifica del campo per una gara effettiva. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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