F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIGNOR. GALIGANI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON AMMENDA DI EURO 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
1) RICORSO DEL SIGNOR. GALIGANI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMONIZIONE CON AMMENDA DI EURO 1.500,00 INFLITTA AL
RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.2007 (Delibera del
Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del
6.11.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com.
Uff. n. 65/C del 6.11.2007 ha inflitto al signor Galigani Vittorio la sanzione dell’ammonizione con
ammenda di € 1.500,00 perché, in stato di squalifica, raggiungeva gli spogliatoi prima dell’inizio
della gara Potenza/Taranto del 4.11.2007.
Avverso tale provvedimento il signor Galigani ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte
di Giustizia Federale con atto del 7.11.2007, formulando, con altro atto dell’8.11.2007, contestuale
richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il
ricorrente, con nota trasmessa il 29.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.
La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare
seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la
rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per
quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per
iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel
caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del signor Galigani Vittorio dichiara estinto
il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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