F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20.11.2007 INFLITTA AL SIG. BLASI VITO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20.11.2007 INFLITTA AL SIG. BLASI VITO
LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice
Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com.
Uff. n. 65/C del 6.11.2007 ha inflitto al Presidente Blasi Vito Luigi, dirigente della società Taranto
Sport S.r.l., la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 20.11.2007 per aver rivolto al Presidente della
squadra avversaria frasi minacciose al termine della gara Potenza/Taranto del 4.11.2007.
Avverso tale provvedimento la società Taranto Sport S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a
questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.11.2007, formulando, con altro atto dell’8.11.2007,
contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il
ricorrente, con nota trasmessa il 29.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.
La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare
seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la
rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per
quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per
iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel
caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso del Taranto Sport S.r.l. di Taranto
dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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