F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI: -DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL’ALLENATORE DI STEFANO OLIVIERIO; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANUEL BIANCO; - AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA PRATO/POGGIBONSI DEL 5.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007 ha inflitto alla società A.C. Prato 1908 le sanzioni: - della squalifica per due gare effettive inflitta all’allenatore Di Stefano Olivierio; - della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Manuel Bianco; - dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante. Avverso tale provvedimento la società A.C. Prato 1908 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.11.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia dell’A.C. Prato 1908 di Prato (Firenze) dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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