F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 5) RICORSO A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO ROMA/VIGOR LAMEZIA DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 50/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
5) RICORSO A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTE AL
CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO ROMA/VIGOR
LAMEZIA DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.2007)
Il provvedimento di squalifica per due giornate inflitte al calciatore Di Canio Paolo adottato
dal Giudice Sportivo consegue al comportamento del predetto tesserato il quale al termine della
gara A.S. Cisco Calcio Roma/Vigor Lamezia del 25.11.2007 proferiva frasi ingiuriose e teneva un
comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.
La Società "A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l." con atto del 28.11.2007 propone reclamo a questa
Corte sostenendo in via principale che le frasi ingiuriose ed il comportamento irriguardoso tenuto
dal calciatore Di Canio Paolo non erano rivolti al direttore di gara bensì ad un giornalista presente.
La Corte osserva che il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta
altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale,
che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva che le deduzioni difensive restano
alquanto confinate nell’alveo di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti per cui è causa,
no idonea a scalfire la ricostruzione fornita dall’Ufficiale di Gara, documentazione assistita da fede
privilegiata.
Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio
Roma S.r.l. di Roma Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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