F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 51/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO LE SANZIONI, AMMENDA DI € 2.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA 97/VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41del 28.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 51/CGF – RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO LE SANZIONI, AMMENDA DI € 2.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA 97/VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41del 28.11.2007) Con reclamo proposto con procedura d’urgenza in data 29.11.2007, la A.S.D. Upea Orlandia 97 Calcio Femminile impugnava davanti questa Corte di Giustizia Federale il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva irrogato l’ammenda di € 2.500,00 a carico della società e disposto la squalifica del campo di giuoco per 2 giornate in relazione a fatti verificatisi nel corso della gara interna contro la Vis Francavilla. La reclamante contestava la verificazione degli accadimenti posti a fondamento dell’articolata sanzione, in particolare escludendo l’ingresso di propri sostenitori nel campo di giuoco. Ciò premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Ed infatti, dagli atti ufficiali di gara, sui quali si è esattamente basato il provvedimento di primo grado, emergono con chiarezza i gravi fatti verificatisi lungo tutto il corso della gara. In particolare, è stato possibile accertare dal rapporto arbitrale il comportamento ripetutamente e volgarmente ingiurioso ed intimidatorio tenuto nei confronti dell’arbitro durante il giuoco. Si ricava, inoltre, la circostanza dell’indebito ingresso nel recinto di giuoco a fine gara di un sostenitore della società reclamante, autore di un comportamento minaccioso e violento nei confronti dell’arbitro, che veniva dallo stesso strattonato. Così accertati nel loro svolgimento storico i fatti, interamente ascrivibili alla responsabilità della reclamante, appare del tutto proporzionata alla loro gravità la doppia sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.D. Uepa Orlandia 97 di Capo d’Orlando (Messina) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it