F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 05 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 26 giugno 2008 1.RICORSO DELL’ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 9, C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE CRISTIANO LUCARELLI (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.6/D del 12.9.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CGF del 05 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 26 giugno 2008 1.RICORSO DELL’ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 9, C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE CRISTIANO LUCARELLI (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.6/D del 12.9.2007). Con istanza del 13.9.2007 la società Armando Picchi Calcio s.r.l. di Livorno ha adito l’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. per ottenere il riconoscimento del premio alla carriera, ex art. 99 bis NOIF, in dipendenza dell’esordio del calciatore Cristiano Lucarelli, all’epoca tesserato per l’A.S. Livorno Calcio, nella selezione Nazionale A nel corso della gara Italia - Isole Faroer del 2.6.2007, per essere stato il calciatore medesimo tesserato in favore della società istante nel corso delle stagioni sportive 1988/89, 1989/90, 1990/91 e 1991/92. Con certificazione del 15.6.2007 l’Ufficio adito ha riconosciuto alla società istante, per la causale suddetta, un premio alla carriera nella misura di € 72.000,00. Con reclamo del 3.7.2007 l’A.S. Livorno Calcio ha impugnato avanti alla Commissione Vertenze Economiche tale provvedimento, sostenendo che l’Ufficio Lavoro e Premi non avrebbe tenuto conto che nei riguardi del calciatore Lucarelli due dei presupposti previsti per il riconoscimento del premio alla carriera si fossero realizzati diverse stagioni prima dell’entrata in vigore dell’art. 99 bis NOIF (14.5.2002), avendo lo stesso calciatore esordito nella selezione Nazionale Under 21 in data 3.10.1996 (quando lo stesso era tesserato in favore del Padova Calcio), mentre il suo esordio nella serie maggiore era avvenuto in data 31.8.1997 (allorquando era tesserato in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio). Con delibera pubblicata con Com.Uff. n. 6/D del 12.9.2007 la C.V.E. ha accolto il reclamo proposto dal Livorno Calcio, annullando la suddetta certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C.. Avverso tale decisione, con rituale preavviso del 13.10.2007, ha interposto reclamo l’Armando Picchi Calcio S.r.l., denunciando falsa applicazione della norma di cui all’art. 99 bis NOIF, contraddittorietà ed omissione della motivazione del provvedimento impugnato. Al proposto gravame, che viene oggi in decisione, resiste con controdeduzioni l’A.S. Livorno Calcio. Il formulato reclamo è privo di fondamento, e come tale va respinto. In particolare, reputa questa Corte non sia possibile accedere alla tesi sostenuta dalla reclamante, secondo la quale gli eventi descritti dall’art. 99 bis NOIF starebbero fra loro in un regime di alternatività, non cumulabilità e perfetta equivalenza, talché l’essersi realizzato uno solo di tali eventi (esordio nella selezione Nazionale A) successivamente all’entrata in vigore della norma integrerebbe il presupposto per il riconoscimento del premio alla carriera, ancorché le altre due condizioni indicate nella medesima norma (esordio nella selezione Nazionale Under 21 e nel Campionato di la Serie A) si siano verificate in epoca anteriore alla stessa entrata in vigore. Sul punto, infatti, le argomentazioni con le quali la Commissione Vertenze Economiche ha contraddetto l’assunto della reclamante, già prospettato avanti all’organo di giustizia sportiva di prime cure, appaiono perfettamente calzanti ed immuni da qualsiasi vizio logico, non potendosi in questa sede che ribadire le stesse. In particolare, reputa questa Corte corretta l’affermazione motivazionale secondo la quale gli eventi indicati nell’art. 99 bis NOIF non sono tre, come sostenuto dalla reclamante, bensì due, posto che quello relativo all’esordio nella selezione Nazionale appare concepito unitariamente, con riferimento tanto alla rappresentativa maggiore, quanto a quella Under 21. Di talché, una volta verificatosi uno dei due eventi (normalmente, ma non necessariamente, quello dell’esordio nella nazionale Under 21), l’unitario presupposto deve considerarsi integralmente consumato, con totale ed assoluta inefficacia di quello ulteriore. Nel caso di specie, essendosi perfezionato l’evento dell’esordio in Nazionale del Lucarelli (in particolare nella selezione Under 21) in data precedente a quella dell’entrata in vigore dell’art. 99 bis NOIF, deve comunque reputarsi in tale momento coronata con successo la carriera formativa del giovane calciatore, con conseguente irrilevanza degli eventi successivi, ancorché contemplati nella medesima norma. P.Q.M.La Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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