F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E 10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E 10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007) La A.S. Viterbese Calcio S.r.l., iscritta al Campionato Nazionale Serie C2, Girone B, con atto del 4.10.2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione 2007/2008, inflittale dalla Commissione Disciplinare Nazionale – come da Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007 - a seguito di deferimento formulato dal Procuratore Federale il 4.6.2007 a carico del sig. Giovanni Bisanti (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società), per violazione dell’art. 7, comma 3 bis C.G.S. in relazione all’art. 89 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 13.3.2007, all. A), paragr. I, lett. C), e della medesima società per responsabilità diretta per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S.. L’iniziativa della Procura Federale era stata assunta perchè – come leggesi nel provvedimento impugnato - “la A.S.Viterbese Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Lega Professionisti Serie C, entro i termini assegnati, le dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati” e la decisione gravata ha giudicato che “ogni eccezione ... diretta a giustificare il mancato adempimento” non era idonea a tale scopo, “giacché non risulta depositato in giudizio alcun documento attraverso il quale possa non imputarsi alla Società l’inadempimento e comunque trovare valide giustificazioni del comportamento inadempiente”. Pertanto – “ritenuto che la condotta inadempiente deve essere imputata al Bisanti, quale legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione organica che lo legava alla Società” - alla stregua di tali valutazioni, la Commissione Disciplinare, “considerato che le attuali disposizioni federali da applicare alla fattispecie, in quanto migliorative rispetto alle precedenti, sono quelle di cui agli artt. 8 comma 5 e 8 comma 10 C.G.S.”, “affermata la responsabilità dei deferiti”, “in accoglimento del deferimento”, ha irrogato “la sanzione della inibizione di mesi sei a carico del sig. Giovanni Bisanti e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella stagione sportiva corrente”. La società appellante, con l'atto di gravame del 4.10.2007 - dopo avere sostenuto che, in primo grado, aveva “prodotta copia della convocazione inviata, a mezzo telegramma 13.6.2006 (… pregasi massima puntualità…) a tutti i titolari di contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C per la stagione 05/06, dinanzi al Notaio Tirone per il giorno 23.6.2006 alle ore 14,30” e che “nessuno dei destinatari assenti ebbe però a preoccuparsi di preannunciare una eventuale assenza” – ha dichiarato che “niente faceva quindi presagire che alcuni dei convocati, e comunque un numero esiguo rispetto alla totalità, non si sarebbero ingiustificatamente presentati”, benché fossero “sottoposti ad un vincolo contrattuale ancora in essere e pertanto” obbligati a “rispondere alla convocazione ed a prescindere da quelli che sarebbero poi stati il contenuto e gli sviluppi dell’incontro”. Aggiunto, poi, che “tutti coloro che si presentarono furono regolarmente pagati ed altrettanto regolarmente sottoscrissero dinanzi al Notaio Tirone le quietanze liberatorie”, la A.S. Viterbese ha sostenuto, pure, che non aveva dato “prova della disponibilità dei fondi” - necessari ad estinguere i debiti nei confronti dei calciatori che non avevano risposto alla convocazione – perchè “trattavasi di fondi personali del Bisanti che non ha comprensibilmente inteso rendere pubblica la propria consistenza liquida e patrimoniale” – e che la “migliore prova a riguardo” era desumibile dalla circostanza dell’”avvenuto ed immediato pagamento di tutti coloro che risposero alla convocazione e nei giorni immediatamente successivi degli assenti alcuni dei quali furono addirittura raggiunti nelle loro sedi”, mentre “per tre tesserati residenti all’estero furono addirittura depositati assegni circolari presso la Lega Professionisti Serie C”. Sulla base di tali affermazioni – poiché, sempre secondo l’atto di gravame, non si comprendeva “cosa altro avrebbe potuto e dovuto fare la A.S. Viterbese per fronteggiare un comportamento inadempiente non suo ma di altri” – la società appellante ha assunto che il Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 non sarebbe applicabile nel caso di specie, perchè prevedeva che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per l’inosservanza del termine del 27.6.2006 - entro il quale occorreva far pervenire alla Lega competente la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaborato – doveva essere scontata “nel campionato 2006/2007”. Pertanto, la società appellante ha concluso chiedendo a questa Corte di Giustizia Federale, “in riforma della impugnata decisione della CDN in Com. Uff. n. 8 pubblicato in data 28.9.2007”, di “prosciogliere la A.S. Viterbese Calcio dall’addebito contestato in subordine limitare la sanzione ad una ammenda in misura equa e di giustizia”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 5.12.2007, uditi il relatore e l’avv. Angelo Antonio Ranucci, difensore della società appellante, ha così deciso. E’ pacifico che la società Viterbese non ha depositato, entro il giorno 27.6.2006 - come segnalato dalla Lega Professionisti Serie C con nota del 30.6.2006 - la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesserati e precisamente Daniele Bordacconi, Patrizio Fimiani, Elia Giansante, Maximiliano Ginobili, Daniele Goletti, Carlo Perrone, Giovanni Proietti, Carlo Sama, Alessio Scarchilli, Massimiliano Scichilone, Francesco Statuto e Jonathan Vidallé Calvo (cfr. folio 66). La medesima Lega, con successive note del 5 ed 11.7.2007, ha certificato il regolare, ma tardivo, adempimento del versamento o la messa a disposizione delle somme dovute anche per i predetti tesserati, provato con il deposito di “dichiarazioni liberatorie originali e/o assegni circolari” (cfr. foli 67 e 68). Proprio tale attestazione smentisce la fondatezza dell’argomento illustrato con l’atto di gravame, secondo cui la mancata risposta dei tesserati innanzi elencati al telegramma di convocazione per il giorno 23.6.2006 varrebbe ad escludere l’imputabilità della società appellante dell’inosservanza del termine fissato per il deposito di tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione della squadra al campionato per la stagione 2006/2007, giacché essa avrebbe potuto depositare presso la Lega di competenza gli assegni circolari per gli emolumenti dovuti agli assenti entro il termine del 27.6.2007, come poi ha fatto sia pure in ritardo. Questo atto – che poteva essere agevolmente compiuto anche nei quattro giorni successivi alla constatata assenza dei predetti tesserati alla riunione convocata per il giorno 23.6.2007 - avrebbe dimostrato la reale disponibilità delle somme – proprie o personali del presidente, il che non conta – necessarie per adempiere l’obbligo sancito dalla normativa federale e l’effettiva volontà di provvedere a tanto. Il ritardo de quo – sia pure limitato - costituisce illecito disciplinare per la violazione del dettato dell’art. 7, comma 3-bis, del C.G.S. vigente all’epoca, in relazione all’art. 89 delle N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A, paragr. I, lett. C), che comportava l’irrogazione della sanzione, a carico della società inadempiente, dell’ammenda o della penalizzazione di un punto; tale sanzione, peraltro, è stata maggiorata dall’art. 8, comma 5, del vigente C.G.S., che prevede alternativamente – oltre all’ammenda – anche la penalizzazione di uno o più punti in classifica. Ciò premesso, va osservato che l’inadempimento dell’obbligo di depositare, entro il termine improrogabile del 27.6.2006 la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesserati costituisce una fattispecie di mera condotta, rilevante sotto il profilo disciplinare perchè di carattere formale, il cui avverarsi non consente l’applicazione di attenuanti. Del resto, il motivo addotto a giustificazione dell’inosservanza del predetto termine non consente di ritenere l’esistenza di un caso di forza maggiore o di una causa non imputabile all’Amministratore Unico dell’A.S. Viterbese e- quindi – direttamente a questa, atteso che – come già rilevato – essi avevano il tempo e la possibilità di rimuovere l’ostacolo frapposto dai tesserati assenti. Né può essere accolto il rilievo che il Com. Uff. n. 108/A sanciva che “l’inosservanza del suddetto termine .... è sanzionata ... con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007”, giacché il principio della efficacia della sanzione comporta che questa – qualora non sia applicabile nel campionato in corso – debba essere scontata in quello successivo alla stregua di un pacifico e condivisibile orientamento della Giustizia Sportiva. Anche il richiamo – formulato dalla società appellante – alla decisione di proscioglimento della Juve Stabia, pubblicata sul Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006, è privo di fondamento, atteso che è stata resa in relazione ad una vicenda diversa da quella in esame: dimostrata pendenza di liti non temerarie e tempestiva creazione di assegno circolare. Non è dubbio, quindi, che della violazione dell’art. 7, comma 3bis (art. 8, commi 5 e 10 del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 89 N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A), par. I, lett. C), commessa dal legale rappresentante dell’A.S. Viterbese Calcio s.r.l., deve rispondere anche questa ultima per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.. Pertanto, la decisione del Giudice di primo grado - oggetto di appello - va confermata, perchè correttamente motivata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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