F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIGNOR ARRIGO POLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTE PUNTO 1) DELL’ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELL’ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S. PER LA VIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIGNOR ARRIGO POLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTE PUNTO 1) DELL’ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELL’ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S. PER LA VIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.2007) Con decisione pubblicata il 18.9.2007, in esito dell'udienza celebrata il precedente 15 settembre, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato il deferimento del dirigente Arrigo Poletti. Respinta l'eccezione della difesa sul riferimento alle norme violate, rigettati i rilievi di ammissibilità proposti, la sentenza appellata ha preso in esame partitamente gli atti di causa, e in particolare la documentazione relativa alla fideiussione bancaria che il deferito ha presentato con ritardo, concludendo che le violazioni denunciate erano state determinate da cause oggettive, estranee ai deferiti. Il Procuratore Federale ricorre contro questa decisione, sostenendo tra l'altro che "il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati ... è una violazione di carattere formale, sicché l'adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare". Quanto alle motivazioni della sentenza appellata, la Procura ne sostiene l'inconsistenza, perché il ritardo dell'istituto bancario nel rilasciare la fideiussione non dovrebbe esser considerato alla stregua di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile, come sarebbe necessario per configurarsi un "error scusabile". Nelle proprie note difensive, il deferito non contesta la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Procura, e si concentra invece sul profilo soggettivo; respinge il richiamo alla disciplina dell'errore scusabile, sostenendo che la fattispecie vada inquadrata piuttosto come un caso fortuito e di forza maggiore e ribadisce le argomentazioni che in primo grado erano state parzialmente accolte dalla Disciplinare. La C.G.F. osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, il profilo assorbente della questione è rappresentato dalla perentorietà del termine fissato come da violazioni normative indicate in epigrafe, che è stato comunicato alle società con largo anticipo e poteva ben essere osservato. I problemi tecnici cui la documentazione bancaria fa riferimento non sembrano sufficienti a integrare l'ipotesi dell'evento di forza maggiore, improvviso e imprevedibile, che solo avrebbe potuto consentire di aggirare la perentorietà del termine. La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: a) inibizione per mesi 6 al sig. Poletti Arrigo; b) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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