• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO
DEL SIGNOR ARRIGO POLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA
S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI
RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN
RELAZIONE ALL’ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTE
PUNTO 1) DELL’ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELL’ART.
2, COMMA 4 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO
NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO
ALL’ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S.
PER LA VIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E
LEGALE RAPPRESENTANTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO
DEL SIGNOR ARRIGO POLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA
S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI
RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN
RELAZIONE ALL’ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTE
PUNTO 1) DELL’ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELL’ART.
2, COMMA 4 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO
NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO
ALL’ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S.
PER LA VIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E
LEGALE RAPPRESENTANTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.2007)
Con decisione pubblicata il 18.9.2007, in esito dell'udienza celebrata il precedente 15
settembre, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato il deferimento del dirigente Arrigo
Poletti.
Respinta l'eccezione della difesa sul riferimento alle norme violate, rigettati i rilievi di
ammissibilità proposti, la sentenza appellata ha preso in esame partitamente gli atti di causa, e in
particolare la documentazione relativa alla fideiussione bancaria che il deferito ha presentato con
ritardo, concludendo che le violazioni denunciate erano state determinate da cause oggettive,
estranee ai deferiti.
Il Procuratore Federale ricorre contro questa decisione, sostenendo tra l'altro che "il mancato
adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati ... è una violazione
di carattere formale, sicché l'adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare". Quanto
alle motivazioni della sentenza appellata, la Procura ne sostiene l'inconsistenza, perché il ritardo
dell'istituto bancario nel rilasciare la fideiussione non dovrebbe esser considerato alla stregua
di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile, come sarebbe necessario per configurarsi un
"error scusabile".
Nelle proprie note difensive, il deferito non contesta la ricostruzione dei fatti prospettata
dalla Procura, e si concentra invece sul profilo soggettivo; respinge il richiamo alla disciplina
dell'errore scusabile, sostenendo che la fattispecie vada inquadrata piuttosto come un caso fortuito e
di forza maggiore e ribadisce le argomentazioni che in primo grado erano state parzialmente accolte
dalla Disciplinare.
La C.G.F. osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, il
profilo assorbente della questione è rappresentato dalla perentorietà del termine fissato come da
violazioni normative indicate in epigrafe, che è stato comunicato alle società con largo anticipo e
poteva ben essere osservato. I problemi tecnici cui la documentazione bancaria fa riferimento non
sembrano sufficienti a integrare l'ipotesi dell'evento di forza maggiore, improvviso e imprevedibile,
che solo avrebbe potuto consentire di aggirare la perentorietà del termine.
La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto,
infligge le seguenti sanzioni:
a) inibizione per mesi 6 al sig. Poletti Arrigo;
b) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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e sul Comunicato ufficiale N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO
DEL SIGNOR ARRIGO POLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA
S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI
RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN
RELAZIONE ALL’ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTE
PUNTO 1) DELL’ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELL’ART.
2, COMMA 4 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO
NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO
ALL’ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S.
PER LA VIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E
LEGALE RAPPRESENTANTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.2007)"