F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 58/CGF DEL 13 DICEMBRE 2007 1. RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.I.G.C., RIUNIONE DEL 21.09.’07 (Comunicato stampa del 21.09.’07). RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI CUI AL C.U. N.31/A DELLA F.I.G.C. DEL 27.09.’07. RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (C.U. N.37/C del 28.9.’07).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 58/CGF DEL 13 DICEMBRE 2007 1. RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.I.G.C., RIUNIONE DEL 21.09.’07 (Comunicato stampa del 21.09.’07). RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI CUI AL C.U. N.31/A DELLA F.I.G.C. DEL 27.09.’07. RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (C.U. N.37/C del 28.9.’07). Il Consiglio Federale del 21 settembre 2007 ha concesso al Presidente della Federazione a salvaguardia della regolarità dei campionati ampia delega alla emanazione di ogni valido provvedimento per la stagione sportiva 2007/2008 idoneo a comporre eventuali problematiche che non siano suscettibili di essere risolte con soluzioni condivise. Avvalendosi di detto potere, con provvedimento del 27 settembre 2007, il Presidente Federale, limitatamente alla stagione sportiva 2007/2008, salvi ed impregiudicati i diversi provvedimenti della P.A., ha disposto che le società della serie C2 indicate in narrativa (tra cui la Soc. F.C. Sudtirol) avrebbero potuto disputare le partite interne presso gli impianti sportivi disponibili e già indicati in sede di iscrizione al campionato anche nell’ipotesi in cui i detti impianti non fossero ubicati nel Comune ove la medesima società avesse avuto la sede. Consequenzialmente, il Presidente della Lega Nazionale di serie C ha disposto, prendendo atto della delibera sopra indicata del Presidente Federale del 27 settembre 2007, che la partita Sudtirol - Ivrea del 30 settembre 2007 fosse disputata allo Stadio Comunale “M. Drusio” di Bolzano. Con tre distinti ricorsi (nn. 67, 68 e 69), oggettivamente e soggettivamente connessi, previa tempestiva proposizione di preavviso e versamento della prescritta tassa, la Soc. F.C. Bolzano ha impugnato gli atti sopra citati per sostanziali coincidenti ragioni. In sintesi, dopo la disamina degli accadimenti relativi alle deroghe concesse alla società Sudtirol a giocare sul campo comunale di Bolzano nelle precedenti stagioni ed a la loro improrogabilità, la società reclamante ha posto in evidenza come il Consiglio Federale non potesse - alla luce delle disposizioni normative vigenti - conferire al suo Presidente il potere previsto nella impugnata delibera, così da conferirgli una delega in bianco senza la fissazione di limiti e criteri. Ha poi evidenziato come il Presidente medesimo non avesse in ogni caso la possibilità di derogare alla normativa federale e che in virtù della illegittimità della conferita delega non avesse alcun valido potere alla emissione del provvedimento contestato. Analogamente e per le stesse ragioni la illegittimità si riverberava sul provvedimento del Presidente della LPSC. Tutto ciò considerato osserva la Corte quanto appresso in DIRITTO Le ragioni della società reclamante - a prescindere dalla loro ammissibilità - appaiono essere improponibili. Ed infatti la società ha proposto davanti alla Corte di Giustizia Federale un ricorso avverso provvedimenti del Consiglio Federale nonché del suo Presidente e del Presidente della LPSC. Ebbene la specifica normativa di riferimento sui poteri della Corte di Giustizia Federale non annovera tra le ipotesi previste (cfr. in particolare art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva) quella di una sua competenza a giudicare su decisioni diverse da quelle espressamente ed inderogabilmente conferite dal medesimo art. 31 del codice vigente. In applicazione, quindi, dei principi vigenti, visti i poteri conferiti alla Corte di Giustizia Federale in relazione a puntuali e ben definiti provvedimenti, non rientrando le deliberazioni del Consiglio Federale, del suo Presidente (ed anche del Presidente della LPSC) tra le materie di stretta competenza, in assenza altresì di una norma generale di chiusura, difetta la possibilità di esaminare le doglianze della ricorrente. Ciò anche in considerazione dello specifico contesto di riferimento e del sistema delineato altresì dallo statuto vigente, ove al titolo IV sono espressamente regolamentate le garanzie di settore. P. Q. M. La Corte di Giustizia Federale dichiara l’inammissibilità dei ricorsi presentati. Ordina l’incameramento delle relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it