F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/CHIEVO VERONA DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/CHIEVO VERONA DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.2007) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Bologna – Chievo Verona, disputato in data 10.11.2007 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com.. Uff. n. 112 del 13.11.2007, sanzionava la società Bologna F.C. 1909 con l’ammenda di € 15.000,00, “per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Bologna F.C. 1909, la quale, in sintesi, sostiene che i cori oggetto del provvedimento impugnato non costituivano espressione di discriminazione razziale, ma di contestazione nei confronti del calciatore Luciano De Oliveira, già tesserato della reclamante. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.12.2007, è presente il rappresentante della Società che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo. La Corte, esaminati gli atti, rileva (i) che il denunciato comportamento dei sostenitori della società Bologna F.C. 1909 si è protratto per l’intero primo tempo della gara e (ii) che i cori indirizzati verso il calciatore Luciano De Oliveira, così come descritti, seppur potrebbero aver costituito espressione di contestazione, dovuta a vicende relative alla pregressa militanza dell’atleta nelle fila della squadra felsinea, erano connotati, senza alcun dubbio, anche da profili di discriminazione razziale Risultano, pertanto, non accoglibili le doglianze dedotte dalla Società in ordine alla decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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