F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 24.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO
GARA GENOA/ROMA DEL 24.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso
la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007, il Giudice Sportivo
Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al Genoa Cricket and F.C, la sanzione
di € 15.000,00 “per avere suoi sostenitori assiepati nella curva nord oltraggiato la memoria di un
militare italiano caduto nell’adempimento del dovere, turbando con fischi il minuto di
raccoglimento; sanzione attenuata ex art. 13 lett .d) ed e) C.G.S. per l’immediata e corale
dissociazione manifestata dagli altri spettatori e per l’attività di prevenzione e vigilanza attuata
dalla società”.
Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società, all’uopo
deducendo, a fronte del riconoscimento dei deprecabili fischi e cori provenienti dalla gradinata
nord, l’assoluta prevalenza della causa di non punibilità di cui alla lettera d) dell’art. 13 nella
fattispecie in trattazione data dalla tifoseria “sana” che sia durante il minuto di raccoglimento che
dopo ha dato ampia prova di voler “isolare” i contestatori, con una chiara dissociazione.
La società, inoltre, ha sottolineato, nel reclamo, la propensione “sociale” mostrata dalla
tifoseria, negli ultimi anni, mediante attività di volontariato che testimonierebbe un sano spirito
sportivo nella maggioranza dei propri tifosi, ben distinta da quella che viene definita “sedicente”
tifoseria genoana.
La reclamante sottolinea, altresì, che i fischi e i cori ingiuriosi non sono stati rilevati
dall’arbitro, ma solo dal collaboratore della Procura federale.
Si conclude per l’annullamento della sanzione ovvero per la riduzione, con un importante e
significativa precisazione e cioè che in caso di revoca o di riduzione della sanzione, l’importo della
sanzione intera nel primo caso ovvero della riduzione nel secondo, sarebbe stato devoluto alla
famiglia del Mar. Palladini.
Il reclamo è parzialmente fondato e, per l’effetto, va parzialmente accolto per le seguenti
considerazioni in
Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in
contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto del collaboratore della Procura federale, assistito,
com’è noto, da fede privilegiata.
Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto
rapporto, che l’atteggiamento oltraggioso assunto da parte del pubblico genoano sia stato addirittura
reiterato, generando in modo assolutamente evidente l’ipotesi prevista dall’art. 12 , comma 3
C.G.S., secondo cui “le società sono…responsabili per cori, grida, e ogni altra manifestazione
comunque oscena , oltraggiosa , minacciosa o incitante alla violenza”.
Dal rapporto si evince che durante il minuto di raccoglimento vi sono stati fischi mentre, una
volta terminato il minuto, si sono levati addirittura cori oltraggiosi contro i Carabinieri.
Tale atteggiamento assolutamente deprecabile va, sia umanamente che sportivamente,
condannato e merita assolutamente di essere sanzionato.
Appare inconferente il tentativo, nel reclamo, di giustificare tali atteggiamenti nel
risentimento generale contro le Forze dell’Ordine maturato a seguito della morte del tifoso laziale
Gabriele Sandri, avvenuta l’11.11.2007, in quanto episodio di tutt’altra natura.
Detto ciò, occorre, però, esaminare anche la presenza di situazioni scriminanti o attenuanti.
La prima è ben identificata dall’art. 13, II comma, C.G.S., secondo cui “la responsabilità
della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 è
attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente
comma 1”.
Ebbene il riferimento al comma 1 va alla lettera d) che parla di “altri sostenitori che hanno
chiaramente manifestato nel corso della gara stessa con condotte espressive di correttezza sportiva,
la propria dissociazione da tali comportamenti”.
Nella fattispecie che ci occupa tale dissociazione è stata dimostrata, in quanto lo stesso
rapporto della Procura federale riporta che durante il minuto di raccoglimento i fischi sono stati
“immediatamente coperti da fragorosi applausi provenienti da tutti gli altri settori dello stadio”.
Così come i cori ingiuriosi all’indirizzo dei Carabinieri avvenuti dopo il minuto di silenzio,
anch’essi sono stati “immediatamente coperti da fischi (di disapprovazione) provenienti da tutti gli
altri settori dello stadio”.
Appare, quindi, dimostrata l’esistenza dell’attenuante di cui all’art. 13 comma II combinata
con il comma I lett. d).
Tale attenuante, come riformulata dall’art. 13, era, nella precedente versione del C.G.S.
prevista come esimente dall’art. 10 comma II, in quanto lì si diceva che “La responsabilità è
esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione
di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni”.
Tale circostanza è stata “declassata” ad attenuante, in quanto oggi, con il nuovo testo del
codice, per dare vita ad un’esimente occorre il concorso di più circostanze e non basta più solo
l’atteggiamento del pubblico.
La vecchia formulazione resta, però, come dato indicativo di una circostanza
particolarmente importante, in quanto denota una dissociazione dell’intero pubblico da quello che di
fatto resta una sparuta minoranza.
Nella fattispecie sembrerebbe essersi prodotto, per larga parte, quell’ ”effetto di
annullamento”del comportamento oltraggioso (cfr. decisone n. 17 C. discipl. in Com. Uff. n. 143
del 21.3.2003).
Altra circostanza, degna di rilievo è quella, manifestata nel corpo del reclamo, secondo cui
vi sarebbe la disponibilità della società a devolvere l’importo dell’intera sanzione, in caso di revoca,
ovvero della riduzione, in caso di riduzione per l’appunto a favore della famiglia del Mar. Palladini.
Pertanto, anche alla luce del fatto che il Giudice di prime cure aveva già considerato la
ricorrenza delle attenuanti di cui alla lettera d) ed e), si può considerare, in questa sede e in virtù
delle considerazioni sopra esposte, solo l’attenuante di cui alla lettera d), riducendo la sanzione,
conformemente a quanto previsto dall’art. 12 comma 6, seconda parte, al minimo edittale, e cioè da
€ 15.000 ad € 10.000 .
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, e quindi visto l’immediato verificarsi
dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1 lett. d), nonché tenuto conto dell’impegno formale
assunto dalla società a corrispondere l’importo della eventuale riduzione della sanzione ai familiari
del Mar. Palladini, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione in Afghanistan, il
ricorso va parzialmente accolto.
Per questi motivi la C.G.F. visto il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C.
S.p.A. di Genova e, l’immediato verificarsi delle condizioni di cui all’art. 13 comma 1 let. D)
C.G.S.;
- tenuto conto, inoltre, che la società si è impegnata formalmente a corrispondere l’ammontare della
sanzione ridotta alla famiglia del Maresciallo Palladini, tragicamente mancato mentre prestava
servizio nella missione in Afghanistan, riduce la sanzione al minimo edittale di € 10.000,00 ex art.
13 comma 6 C.G.S..
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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