F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 24.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 24.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al Genoa Cricket and F.C, la sanzione di € 15.000,00 “per avere suoi sostenitori assiepati nella curva nord oltraggiato la memoria di un militare italiano caduto nell’adempimento del dovere, turbando con fischi il minuto di raccoglimento; sanzione attenuata ex art. 13 lett .d) ed e) C.G.S. per l’immediata e corale dissociazione manifestata dagli altri spettatori e per l’attività di prevenzione e vigilanza attuata dalla società”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società, all’uopo deducendo, a fronte del riconoscimento dei deprecabili fischi e cori provenienti dalla gradinata nord, l’assoluta prevalenza della causa di non punibilità di cui alla lettera d) dell’art. 13 nella fattispecie in trattazione data dalla tifoseria “sana” che sia durante il minuto di raccoglimento che dopo ha dato ampia prova di voler “isolare” i contestatori, con una chiara dissociazione. La società, inoltre, ha sottolineato, nel reclamo, la propensione “sociale” mostrata dalla tifoseria, negli ultimi anni, mediante attività di volontariato che testimonierebbe un sano spirito sportivo nella maggioranza dei propri tifosi, ben distinta da quella che viene definita “sedicente” tifoseria genoana. La reclamante sottolinea, altresì, che i fischi e i cori ingiuriosi non sono stati rilevati dall’arbitro, ma solo dal collaboratore della Procura federale. Si conclude per l’annullamento della sanzione ovvero per la riduzione, con un importante e significativa precisazione e cioè che in caso di revoca o di riduzione della sanzione, l’importo della sanzione intera nel primo caso ovvero della riduzione nel secondo, sarebbe stato devoluto alla famiglia del Mar. Palladini. Il reclamo è parzialmente fondato e, per l’effetto, va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto del collaboratore della Procura federale, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che l’atteggiamento oltraggioso assunto da parte del pubblico genoano sia stato addirittura reiterato, generando in modo assolutamente evidente l’ipotesi prevista dall’art. 12 , comma 3 C.G.S., secondo cui “le società sono…responsabili per cori, grida, e ogni altra manifestazione comunque oscena , oltraggiosa , minacciosa o incitante alla violenza”. Dal rapporto si evince che durante il minuto di raccoglimento vi sono stati fischi mentre, una volta terminato il minuto, si sono levati addirittura cori oltraggiosi contro i Carabinieri. Tale atteggiamento assolutamente deprecabile va, sia umanamente che sportivamente, condannato e merita assolutamente di essere sanzionato. Appare inconferente il tentativo, nel reclamo, di giustificare tali atteggiamenti nel risentimento generale contro le Forze dell’Ordine maturato a seguito della morte del tifoso laziale Gabriele Sandri, avvenuta l’11.11.2007, in quanto episodio di tutt’altra natura. Detto ciò, occorre, però, esaminare anche la presenza di situazioni scriminanti o attenuanti. La prima è ben identificata dall’art. 13, II comma, C.G.S., secondo cui “la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”. Ebbene il riferimento al comma 1 va alla lettera d) che parla di “altri sostenitori che hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”. Nella fattispecie che ci occupa tale dissociazione è stata dimostrata, in quanto lo stesso rapporto della Procura federale riporta che durante il minuto di raccoglimento i fischi sono stati “immediatamente coperti da fragorosi applausi provenienti da tutti gli altri settori dello stadio”. Così come i cori ingiuriosi all’indirizzo dei Carabinieri avvenuti dopo il minuto di silenzio, anch’essi sono stati “immediatamente coperti da fischi (di disapprovazione) provenienti da tutti gli altri settori dello stadio”. Appare, quindi, dimostrata l’esistenza dell’attenuante di cui all’art. 13 comma II combinata con il comma I lett. d). Tale attenuante, come riformulata dall’art. 13, era, nella precedente versione del C.G.S. prevista come esimente dall’art. 10 comma II, in quanto lì si diceva che “La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni”. Tale circostanza è stata “declassata” ad attenuante, in quanto oggi, con il nuovo testo del codice, per dare vita ad un’esimente occorre il concorso di più circostanze e non basta più solo l’atteggiamento del pubblico. La vecchia formulazione resta, però, come dato indicativo di una circostanza particolarmente importante, in quanto denota una dissociazione dell’intero pubblico da quello che di fatto resta una sparuta minoranza. Nella fattispecie sembrerebbe essersi prodotto, per larga parte, quell’ ”effetto di annullamento”del comportamento oltraggioso (cfr. decisone n. 17 C. discipl. in Com. Uff. n. 143 del 21.3.2003). Altra circostanza, degna di rilievo è quella, manifestata nel corpo del reclamo, secondo cui vi sarebbe la disponibilità della società a devolvere l’importo dell’intera sanzione, in caso di revoca, ovvero della riduzione, in caso di riduzione per l’appunto a favore della famiglia del Mar. Palladini. Pertanto, anche alla luce del fatto che il Giudice di prime cure aveva già considerato la ricorrenza delle attenuanti di cui alla lettera d) ed e), si può considerare, in questa sede e in virtù delle considerazioni sopra esposte, solo l’attenuante di cui alla lettera d), riducendo la sanzione, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 comma 6, seconda parte, al minimo edittale, e cioè da € 15.000 ad € 10.000 . Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, e quindi visto l’immediato verificarsi dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1 lett. d), nonché tenuto conto dell’impegno formale assunto dalla società a corrispondere l’importo della eventuale riduzione della sanzione ai familiari del Mar. Palladini, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione in Afghanistan, il ricorso va parzialmente accolto. Per questi motivi la C.G.F. visto il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova e, l’immediato verificarsi delle condizioni di cui all’art. 13 comma 1 let. D) C.G.S.; - tenuto conto, inoltre, che la società si è impegnata formalmente a corrispondere l’ammontare della sanzione ridotta alla famiglia del Maresciallo Palladini, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione in Afghanistan, riduce la sanzione al minimo edittale di € 10.000,00 ex art. 13 comma 6 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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