F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 5) RICORSO DELL’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO / SAMPDORIA DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
5) RICORSO DELL’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO
GARA LIVORNO / SAMPDORIA DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso
la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007, il Giudice Sportivo
Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto all’A.S. Livorno Calcio, la sanzione di
€ 15.000,00 “per avere suoi sostenitori assiepati nella curva nord oltraggiato la memoria di un
militare italiano caduto nell’adempimento del dovere, turbando con fischi il minuto di
raccoglimento ;sanzione attenuata ex art. 13 lett .d) ed e) C.G.S. per l’immediata e corale
dissociazione manifestata dagli altri spettatori e per l’attività di prevenzione e vigilanza attuata
dalla società”.
Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società, all’uopo
deducendo, a fronte dei deprecabili fischi e cori provenienti dalla gradinata nord, l’assoluta
prevalenza della causa di non punibilità nella fattispecie in trattazione data dalla tifoseria “sana” che
durante il minuto di raccoglimento ha dato ampia prova di voler “coprire” i contestatori con
applausi.
Poco plausibile appare, invero, la spiegazione data a tali atteggiamenti e cioè che gi stessi
sarebbero stata originati da una “dissociazione ideologica” dei tifosi dalla missione in Afghanistan.
Ebbene ciò appare nel contempo fuorviante ed eccessivo per il contesto in cui si sono svolti i
fatti.
Si conclude per l’annullamento della sanzione ovvero per la riduzione, in considerazione
delle circostanze di cu alle lettere a), b) e c) non ritenute sussistenti dal giudice di prime cure.
Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni.
Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in
contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro e del collaboratore della Procura
Federale, assistiti, com’è noto, da fede privilegiata.
Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze dei suddetti
rapporti, che l’atteggiamento oltraggioso assunto da parte del pubblico livornese sia stato addirittura
reiterato, generando in modo assolutamente evidente l’ipotesi prevista dall’art. 12 , comma 3,
C.G.S. secondo cui “le società sono…responsabili per cori, grida, e ogni altra manifestazione
comunque oscena , oltraggiosa , minacciosa o incitante alla violenza”.
Nella fattispecie, dal rapporto dell’arbitro si evince che durante il minuto di raccoglimento
vi sono stati cori particolarmente oltraggiosi all’indirizzo dei Carabinieri mentre, dal rapporto della
Procura si evince che già prima dell’inizio del minuto(“a seguito della decisione di un minuto di
raccoglimento…”) parte della tifoseria aveva già iniziato a fischiare.
Tale atteggiamento assolutamente deprecabile va, sia umanamente che sportivamente,
condannato e merita assolutamente di essere sanzionato.
Detto ciò, occorre, però, esaminare anche la presenza della situazione scriminante di cui
all’art. 13, II comma, G.G.S., secondo cui “la responsabilità della società per i comportamenti
tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 è attenuata se la società prova la
sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”.
Ebbene il riferimento al comma 1 va alla lettera d) che parla di “altri sostenitori che hanno
chiaramente manifestato nel corso della gara stessa con condotte espressive di correttezza sportiva,
la propria dissociazione da tali comportamenti”.
Nella fattispecie che ci occupa tale dissociazione vi è stata, ma dal tenore dei due rapporti
non è apparsa particolarmente marcata.
Secondo il rapporto della Procura i fischi suscitavano la protesta del pubblico livornese, che,
per quanto apprezzabile, appare un elemento sul quale si è già pronunciato il giudice di prime cure
nel quantificare l’ammontare dell’ammenda.
Così come i cori ingiuriosi all’indirizzo dei Carabinieri avvenuti durante il minuto di
silenzio, anch’essi sono stati coperti da applausi(come testimoniato dall’arbitro).
Appare, quindi, dimostrata l’esistenza dell’attenuante di cui all’art. 13 comma II combinata
con il comma I lett. d), ma non risulta essersi prodotto, nella fattispecie in questione, quell’ ”effetto
di annullamento”del comportamento oltraggioso che evidenzia in modo assoluto la più piena
dissociazione dell’intero pubblico (cfr. decisone n. 17 C. discipl. in Com. Uff. n. 143 del
21.3.2003).
L’attenuante come riformulata dall’art. 13 era, nella precedente versione del C.G.S prevista
come esimente dall’art. 10 comma II, in quanto lì si diceva che “La responsabilità è esclusa se altri
sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza
sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni”.
Tale circostanza è stata “declassata” ad attenuante, in quanto oggi, con il nuovo testo del
codice, per dare vita ad un’esimente occorre il concorso di più circostanze e non basta più solo
l’atteggiamento del pubblico.
Né d’altronde si può condividere l’impostazione data dal reclamante secondo cui vi sarebbe
stato il concorso anche della circostanze di cui alle lettere a), b) e c), in quanto nel caso di specie tali
attenuanti non possono essere riconosciute, non foss’altro perché la loro presenza avrebbe reso assai
difficile il verificarsi dei fatti oggetto dell’odierno reclamo.
Pertanto, alla luce di quanto detto, occorre confermare la sanzione, ritenendo già considerata
dal giudice di prime cure l’esistenza delle attenuanti.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Livorno
Calcio S.r.l. di Livorno e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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