F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 6) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
6) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA
JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.2007)
La C.G.F., sentite le argomentazioni di parte ricorrente in relazione alle motivazioni che hanno
provocato il ritardato inizio della gara, ritiene necessaria l’acquisizione di ulteriore documentazione
e segnatamente:
- del fascicolo di gara completo (ivi ovviamente compreso il referto integrale degli ufficiali di
gara);
- della relazione dei rappresentanti della Procura Federale presenti in occasione della gara.
Si ritiene, altresì, opportuno richiedere un supplemento di referto dell’arbitro in ordine alla
circostanza secondo cui i rappresentanti della F.C. Internazionale, alla presenza dei dirigenti della
società Juventus e dei rappresentanti della Procura Federale, gli avrebbero fatto presente il motivo
del ritardato arrivo della squadra allo stadio.
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