F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 20082) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DORONZO PIETRO, SEGRETARIO DELL’A.S. BARI S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 20082) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DORONZO PIETRO, SEGRETARIO DELL’A.S. BARI S.P.A., A SEGUITO
DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 2
C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007
Ricorre il Procuratore federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale
di cui al Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007 con cui la ricordata Commissione ha prosciolto da ogni
addebito il Doronzo.
Occorre rilevare che se, da un canto, non risulta accertata in maniera incontrovertibile la
presenza del Doronzo al momento della sottoscrizione del contratto di cui è questione, è pur vero che
il medesimo Doronzo fosse presente al box del Casale Calcio ed avesse, per sua esplicita
ammissione, contezza dell’assenza del calciatore Fusaro. Così come non vi è dubbio che la posizione
del Doronzo, segretario dell’A.S. Bari, sia diversa da quella del Pari, direttore sportivo e legale
rappresentante dell’A.S. Bari (sanzionato quest’ultimo dalla C.D.N. con un mese di inibizione con la
medesima decisione del 9.11.2007 sul punto però non oggetto di ricorso), in quanto quest’ultimo ha
egli stesso sottoscritto nella sua qualità il contratto.
Ritiene pertanto la Corte che possa, nel caso di specie, ritenersi sussistente la violazione da
parte del Doronzo dell’art. 1 del C.G.S. laddove questo prescrive che l’attività dei soggetti che
svolgono attività comunque rilevante per l’ordinamento federale debbono essere conformate ai
principi di lealtà, correttezza e probità. In particolare, non può non imputarsi al Doronzo un difetto di
vigilanza che proprio la qualità di segretario dell’A.S. Bari gli avrebbe imposto di esercitare con
riguardo ai fatti contestati.
Appare congruo al riguardo, in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, irrogare al
Doronzo la sanzione dell’ammonizione, di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 19 del C.G.S.
Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal
Procuratore Federale, infligge al signor Doronzo la sanzione dell’ammonizione.
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