F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 20082) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DORONZO PIETRO, SEGRETARIO DELL’A.S. BARI S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO 20082) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DORONZO PIETRO, SEGRETARIO DELL’A.S. BARI S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007 Ricorre il Procuratore federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.2007 con cui la ricordata Commissione ha prosciolto da ogni addebito il Doronzo. Occorre rilevare che se, da un canto, non risulta accertata in maniera incontrovertibile la presenza del Doronzo al momento della sottoscrizione del contratto di cui è questione, è pur vero che il medesimo Doronzo fosse presente al box del Casale Calcio ed avesse, per sua esplicita ammissione, contezza dell’assenza del calciatore Fusaro. Così come non vi è dubbio che la posizione del Doronzo, segretario dell’A.S. Bari, sia diversa da quella del Pari, direttore sportivo e legale rappresentante dell’A.S. Bari (sanzionato quest’ultimo dalla C.D.N. con un mese di inibizione con la medesima decisione del 9.11.2007 sul punto però non oggetto di ricorso), in quanto quest’ultimo ha egli stesso sottoscritto nella sua qualità il contratto. Ritiene pertanto la Corte che possa, nel caso di specie, ritenersi sussistente la violazione da parte del Doronzo dell’art. 1 del C.G.S. laddove questo prescrive che l’attività dei soggetti che svolgono attività comunque rilevante per l’ordinamento federale debbono essere conformate ai principi di lealtà, correttezza e probità. In particolare, non può non imputarsi al Doronzo un difetto di vigilanza che proprio la qualità di segretario dell’A.S. Bari gli avrebbe imposto di esercitare con riguardo ai fatti contestati. Appare congruo al riguardo, in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, irrogare al Doronzo la sanzione dell’ammonizione, di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 19 del C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al signor Doronzo la sanzione dell’ammonizione.
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