F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHE FUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHE FUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007) L’A.S.D. Calcio a Cinque Imola, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni processuali, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. 192 del 14.11.2007 con il quale, in relazione alla gara Cadoneghe Futsal/Calcio a Cinque Imola del 20.10.2007, veniva respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante onde conseguire, a carico della Cadoneghe, la punizione sportiva della perdita della gara e, di conseguenza, veniva omologato il risultato di 4-4 conseguito dalle squadre sul campo. A motivo dell’impugnazione, tanto in primo quanto in secondo grado, la ricorrente ha dedotto l’irregolare – a suo dire - tesseramento di tre calciatori della squadra avversaria: gli atleti Eduardo Rech De Moura, Alvarindo Pereira De Souza e Pablo E. Belsito. Il proposto gravame non ha pregio. Ha correttamente rilevato il primo giudice, con motivazione condivisa e fatta propria da questa Corte, che “assume efficacia decisoria per la valutazione delle argomentazioni della ricorrente” il risultato delle indagini compiute presso il competente Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. Tale indagine certifica che i tre calciatori avversari, ritenuti dalla Società imolese in posizione irregolare, erano stati viceversa tesserati per la Cadoneghe Futsal in tre epoche diverse, ma tutte precedenti la disputa dell’incontro per cui è procedimento, con conseguente legittimità della loro partecipazione allo stesso. Osserva ulteriormente la Corte, confermando sul punto l’orientamento già espresso (procedura n. 108/07, Bisceglie-Augusta di cui al Com. Uff. n. 36 del 7.11.2007), che in sede di ricorso avverso il risultato di gara per (presunta) posizione irregolare di calciatori che vi hanno partecipato, non è consentito pronunciare ignorando – o comunque derogando - dalle risultanze comunicate in proposito dall’Ufficio preposto; ogni competenza al riguardo spetta in via esclusiva ed in primo grado alla Commissione Tesseramento, mentre la stessa Corte potrà delibare, in eventuale seconda istanza, i provvedimenti adottati dalla detta Commissione ove tempestivamente e ritualmente gravati. Pare opportuno soggiungere che la pronuncia di revoca di un tesseramento non sembra poter influenzare gare giocate in precedenza dal calciatore che, al momento di disputare quegli incontri, risultava tesserato per la F.I.G.C. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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