F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE CARIANESE CALCIO/CLARENTIA TRENTO DEL 18.11.2007 E ALTRE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, Com. Uff. n. 40 del 21.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE CARIANESE CALCIO/CLARENTIA TRENTO DEL 18.11.2007 E ALTRE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, Com. Uff. n. 40 del 21.11.2007) La Carianese Calcio Femminile ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 21.11.2007 con la quale, in relazione alla gara del 18.11.2007 contro la Clarentia Trento, era stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 e la ulteriore punizione sportiva della perdita delle gare di Campionato e di Coppa Italia fino ad allora sostenute. Il Giudice Sportivo aveva deciso di infliggere la punizione in conseguenza dell’accertamento dell’utilizzazione da parte della Carianese di una calciatrice (l’atleta Beatrice de Stefano) non tesserata e quindi priva del titolo di partecipazione al campionato. A sostegno dell’impugnazione la Carianese deduceva una serie di motivi che possono così riassumersi: a) l’illegittimità della punizione della perdita di tutte le precedenti gare in quanto il potere decisionale del giudice doveva considerarsi circoscritto solo alla gara contestata; b) la buona fede della società che verosimilmente era incorsa in errore nell’applicare le recenti norme che richiedono, dopo lo svincolo dell’atleta, anche il nuovo tesseramento; c) l’inesistenza di ostacoli o preclusioni di sorta al regolare tesseramento dell’atleta in questione. Chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione o, subordinatamente, una sua attenuazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’art. 33, comma 5, C.G.S. impone che i reclami siano sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori e prevede poi (al comma nono) che le eventuali irregolarità formali siano sanabili fino al momento del trattenimento in decisione del reclamo o del ricorso. Nella specie, il ricorso inoltrato dalla Carianese risulta del tutto privo di sottoscrizione e tale irregolarità non risulta sanata anteriormente al trattenimento in decisione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano (Verona), ai sensi dell’art. 33.5 C.G.S., per omessa sottoscrizione. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it