F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUGUSTA/SISAS PERUGIA DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 27.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUGUSTA/SISAS PERUGIA DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 27.11.2007) Con reclamo del 10.12.2007 l’ A.S.D. Augusta F.C. impugnava davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del precedente 27.11.2007 con cui, in relazione alla gara disputata da codesta società contro la società Sisas Perugia Calcio a Cinque era stata inflitta una ammenda di € 1.000,00 alla reclamante, nonché l’inibizione a carico del dirigente Giovanni Santarello fino al 31.12.2007. La reclamante eccepiva la erroneità della refertazione arbitrale in riferimento ai fatti dai quali aveva tratto origine la sanzione, sottolineando che nessuno dei propri dirigenti era incorso nelle violazioni ascrittegli. Ciò premesso la Corte di Giustizia Federale rileva che dagli atti ufficiali di gara emerge in modo inconfutabile e preciso la natura e le modalità di svolgimento degli incidenti che avevano dato luogo all’applicazione dell’articolata sanzione. In particolare emerge il comportamento del Presidente della Società che ripetutamente si era introdotto nel campo di giuoco ingiuriando l’arbitro, nonché il fatto di un sostenitore della società che aveva rivolto uno sputo al secondo arbitro. Attesa la gravità e la reiterazione delle condotte, appare perfettamente congrua e proporzionata la sanzione irrogata dal primo giudice, il cui provvedimento, va pertanto interamente confermato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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