F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.S. CAMILLA CALES AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 19.12.2007 AL SIG. CIPRO NICOLA E SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LIETO GERARDO, INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/CAMILLA CALES DEL 17.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.S. CAMILLA CALES AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 19.12.2007 AL SIG. CIPRO NICOLA E SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LIETO GERARDO, INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/CAMILLA CALES DEL 17.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007) La A.S. Camilla Cales ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Catanzaro Calcio a 5 disputatasi in data 17.11.2007, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Lieto Gerardo e della inibizione fino al 19.12.2007 al dirigente Cipro Nicola in conseguenza del comportamento ingiurioso, offensivo e privo di rispetto per le decisioni arbitrali tenuto da entrambi. A sostegno dell’impugnazione la Camilla Cales sostiene, da una parte, che il dirigente non avrebbe pronunziato frasi ingiuriose e, dall’altra, che il giocatore, punito per un fallo che non avrebbe commesso, non avrebbe offeso l’arbitro. Concludeva richiedendo una drastica riduzione delle squalifiche. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce, in ogni parte, la dinamica dei comportamenti gravemente scorretti, riporta le ingiurie profferite egli elementi di valutazione offerti al Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Camilla Cales di Calvi Risorta (Bologna). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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