F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008 5) RICORSO DELL’A.C. MONTALE 2000 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE TEGGI JESSICA, SEGUITO GARA VIRTUS FOSSANI/MONTALE 2000 DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 28.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO 2008
5) RICORSO DELL’A.C. MONTALE 2000 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE TEGGI
JESSICA, SEGUITO GARA VIRTUS FOSSANI/MONTALE 2000 DEL 25.11.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del
28.11.2007)
Con reclamo pervenuto il 6.12.2007 la società A.C. Montale 2000 A.S.D. impugnava
davanti a questa C.G.F. il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva il precedente
28.11.2007 inflitto la squalifica per 3 gare alla propria calciatrice Jessica Teggi in relazione a fatti
commessi nel corso della gara esterna con la Virtus Fossano.
La reclamante adduceva a sostegno dell’impugnazione l’eccessività della sanzione a fronte
di un comportamento non violento ma denotante semplice nervosismo.
Il reclamo è in parte fondato e nei limiti di cui si sta per dire va accolto.
Ed invero dal rapporto dell’arbitro emerge che la condotta della calciatrice Teggi non può
essere qualificato in termini di comportamento violento quanto ispirato semplicemente ad uno
spirito di protesta e a nervosismo. Ed invero, emerge che la stessa, frustata per quello che appariva
ai suoi occhi come un tentativo dilatorio da parte di un’avversaria, che tratteneva per se il pallone,
la spingeva al solo scopo di riconquistare il pallone stesso e non con l’intento di recarle nocumento
fisico.
Di ciò si ha chiara percezione, tenuto conto che l’azione della calciatrice squalificata era tesa
ad un dispiegamento di energie fisiche in direzione del pallone e non del corpo dell’avversario la
cui caduta era il prodotto di una spinta indirizzata a farle perdere la presa sulla sfera da giuoco
piuttosto che all’inflizione di un male fisico.
Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Montale 2000
A.S.D. di Montale Rangone (Modena) e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2
giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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