F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 61/CGF – RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR VIGORELLI CLAUDIO, EX AGENTE DEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S..

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 61/CGF – RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR VIGORELLI CLAUDIO, EX AGENTE DEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S.. Con provvedimento del 18.5.2007 il Procuratore Federale deferiva il sig. Claudio Vigorelli, all’epoca dei fatti agente del calciatore Simone Brunelli, per violazione dei doveri di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 17 e 18 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti dei Calciatori, poiché a seguito della richiesta di accertamenti avanzata dal calciatore Simone Brunelli in merito alla supposta falsità delle sottoscrizioni del menzionato Brunelli apposte sui contratti di prestazione sportiva per la società A.C. Milan prima, per la società F.C. Internazionale dopo, per la variazione di tesseramento per tale ultima società ed infine, sul rinnovo dell’accordo di partecipazione tra le predette società,relativo al calciatore in questione, erano emersi, dagli atti relativi alla istruzione svolta dall’Ufficio Indagini,profili di rilievo disciplinare a carico del Vigorelli. Ad avviso del Procuratore Federale, l’agente pur essendo consapevole del fatto che il Brunelli nei giorni in cui sarebbero stati sottoscritti i contratti si trovasse lontano dalla città milanese e quindi nella impossibilità di apporre la propria firma sui documenti in questione,aveva contestualmente curato, in nome e per conto del Brunelli, la definizione del trasferimento di quest’ultimo dal Milan all’Internazionale ed il nuovo tesseramento per tale ultima società. Inoltre il Vigorelli, nella propria qualità di agente del calciatore Brunelli, avrebbe indotto quest’ultimo a non eccepire alcunché riguardo alla falsità di tali firme per evitare di contrastare le due società milanesi e quindi di pregiudicare i rapporti professionali del Brunelli con quest’ultime: tant’è che lo stesso Brunelli decideva infine di denunciare i fatti in questione ai competenti organi di Giustizia Sportiva a distanza di anni e solo dopo che i rapporti con la società F.C. Internazionale erano irrimediabilmente compromessi. Il Vigorelli, che aveva già prodotto memoria difensiva, comparso personalmente alla odierna seduta, ha insistito sulla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Brunelli ed ha chiesto di essere prosciolto per l’insussistenza dell’addebito contestatogli. La Corte Federale, preliminarmente dà atto che la difesa del Vigorelli ha in limine rinunciato alla eccezione preliminare di incompetenza di questa Corte, per modo che non v’è luogo a provvedere sulla relativa eccezione. Passando al merito del deferimento del Procuratore Federale ritiene opportuno la Corte premettere che l’art. 3 del Regolamento per l’esercizio della attività di agente di calciatori, definisce la figura professionale dell’agente come colui che in forza di un incarico a titolo oneroso cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed un società di calcio in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva o la cessione di un contratto di un calciatore,prestando opera di consulenza a favore del calciatore nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nella attività finalizzata alla definizione, alla durata e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva. In linea di principio dunque è cosa certa che l’agente, pur essendo elemento di raccordo nella formazione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la società, è tuttavia elemento estraneo alla stipulazione dell’atto negoziale che avviene, secondo le norme statutarie, tra la società e il calciatore con la sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva. Alla luce di tale premessa, posto che l’agente non è parte contraente nella formazione dell’atto scritto, non può ritenersi in via presuntiva che il Vigorelli, stante il fatto che il Brunelli nei giorni della sottoscrizione del contratto era lontano dalla città di Milano e quindi nella impossibilità di apporre la propria firma sul documento contrattuale, abbia personalmente utilizzato l’atto con la firma apocrifa del Brunelli per attuare il suo trasferimento dal Milan all’Internazionale. In tale contesto, ad avviso della Corte Federale la denuncia del Brunelli che il suo agente, a sua insaputa, avrebbe scientemente utilizzato il documento con la sua sottoscrizione apocrifa, non presenta un sufficiente grado di attendibilità per ritenere provata tale circostanza. Invero taluni indizi, come la vacanza del Brunelli nel periodo 21-28 giugno 2003, la palese difformità delle sottoscrizioni apposte sui contratti del 24 e 26 giugno 2003 rispetto le firme del Brunelli su altri documenti di comparazione e la stessa ambiguità del Vigorelli nella sua affermazione di non essere stato a conoscenza della apocrificità delle firme sino al giorno della sua audizione sebbene egli stesso ammetta di aver comunicato al Brunelli il suo trasferimento all’Internazionale, depongono per la consapevole utilizzazione dei contratti in questione senza la firma autentica del calciatore. Trattasi tuttavia di indizi non univoci, considerato che nessuno di essi ha un unico significato suscettibile di una sola interpretazione. Non può escludersi infatti che il Brunelli abbia interrotto la sua vacanza in Sardegna per poche ore allo scopo di definire personalmente il suo trasferimento dal Milan all’Internazionale, oppure abbia affidato ad altra persona di sua fiducia la sottoscrizione del contratto e il suo deposito presso la Lega Nazionale Professionisti. Nè d’altra parte è possibile fare affidamento sulla piena attendibilità delle dichiarazioni del Brunelli, considerato che la sua denuncia è stata avanzata a distanza di anni, nonostante il pieno rispetto del contratto di prestazione sportiva nelle stagioni successive al suo deposito in Lega e soltanto dopo che i rapporti del calciatore con la società nerazzurra si erano definitivamente compromessi a causa di contrasti insorti nel corso del rapporto professionale . Alla stregua delle considerazioni che precedono, il deferimento del Procuratore Federale nei confronti del sig. Claudio Vigorelli ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S. deve essere respinto e per l’effetto l’incolpato prosciolto da ogni addebito. Per questi motivi la C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, proscioglie il signor Vigorelli Claudio dalla incolpazione ascrittagli.
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