F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 61/CGF – RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI– OMISSIS –, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 12, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 61/CGF – RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI– OMISSIS –, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 12, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI. Il Procuratore Federale con provvedimento del 5.11.2007, deferiva l'avv. – OMISSIS –, Agente di calciatori, per sentirlo rispondere, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S. ed all'art. 12, comma 3 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 12 5° comma), per aver intrapreso iniziative finalizzate ad indurre un calciatore, avente un rapporto contrattuale in essere con una società, a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali e per aver effettuato trattative con altra Società senza il consenso scritto della società titolare del tesseramento del medesimo calciatore, prima dei 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto. Il deferimento del Procuratore Federale nasceva dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini a seguito di una segnalazione della società "Atalanta Bergamasca Calcio", con la quale si denunciavano azioni poste in essere dall'Agente di Calciatori – OMISSIS – per convincere, con allettanti proposte contrattuali e di carriera, il genitore del minore Gueye Serigne Amath a consentire il trasferimento a società estera , anche al fine di sottrarlo al vincolo in atto. L'Ufficio Indagini accertava che in effetti si erano verificati alcuni incontri tra il padre del calciatore ed il – OMISSIS –, il quale, già in sede di prime indagini, rivendicava la legittimità del suo operato in quanto diretto ad acquisire nuovi assistiti, su presupposto che il calciatore in oggetto non fosse assistito da altri agenti. La relazione dell'Ufficio Indagini concludeva censurando sia il comportamento del – OMISSIS – che quello del padre del calciatore. Nella seduta del 16.12.2007 erano presenti, il rappresentante della Procura Federale dottor Chinè, il quale insisteva per il riconoscimento delle responsabilità del – OMISSIS – e per il deferito chiedeva l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000 e della sospensione della licenza per due anni. Erano altresì presenti il – OMISSIS – ed il suo legale di fiducia, il quale eccepiva in via preliminare che il contenuto dell'art. 12 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agenti dei Calciatori attualmente vigente non coincide con quello dello stesso art. 12 vigente all'epoca dei fatti, facendo discendere da ciò una sostanziale inesistenza degli addebiti mossi al suo assistito, in quanto il – OMISSIS –, essendosi accertati dell'inesistenza di contratti di mandato stipulati dal calciatore, avrebbe ottemperato agli unici doveri previsti dall'art. 12 del citato Regolamento vigente all'epoca dei fatti. Ritiene codesta Corte di non poter accogliere tale eccezione in quanto, al di là della formulazione letterale delle due versioni dell'art. 12, il principio ispiratore è il medesimo e medesima è la condotta sanzionabile e ciò senza tener conto del generale obbligo all'osservanza dei principi di lealtà, probità e correttezza stabiliti dal C.G.S.. L'esame degli atti processuali ed in particolare della condotta del – OMISSIS –, in ordine alla linearità e correttezza dei suoi comportamenti, ha convinto codesta Corte a ritenere accertata la violazione dell'art. 12 comma 5 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatore e dell'art. 1 C.G.S., e pertanto, in parziale accoglimento della richiesta della Procura Federale, infligge a – OMISSIS – la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
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