F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 63/CGF DEL 20 DICEMBRE 2007 2. RICORSO DELLA U.P.D. SANTENESE DEL 24 OTTOBRE 2007

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 63/CGF DEL 20 DICEMBRE 2007 2. RICORSO DELLA U.P.D. SANTENESE DEL 24 OTTOBRE 2007 La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, su ricorso della U.P.D. Santenese, ritenuto che alla gara Centallo/Santenese disputata per il Campionato di Promozione il 9 settembre 2007 aveva preso parte per l’Associazione Sportiva Centallo il calciatore Armando Moreno in posizione irregolare, perché non aveva scontato la squalifica per una giornata di gara irrogatagli dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni, infliggeva alla società di appartenenza del giocatore la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, al calciatore Moreno una nuova squalifica per una giornata di gara, l’inibizione fino al 19 dicembre 2007 al dirigente accompagnatore dell’Associazione Sportiva Centallo e a detta società l’ammenda di Euro 150,00 (Comunicato Ufficiale n. 11 del 20 settembre 2007). La Commissione disciplinare nazionale, adita dall’Associazione Sportiva Centallo, ritenuto documentalmente provato che il calciatore Moreno, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata in seguito alla gara Cavour/Centallo del 12 maggio 2007, aveva scontato la squalifica non partecipando alla successiva gara del 13 maggio 2007, annullava la decisio ne della Commissione disciplinare territoriale ripristinando il risultato conseguito sul campo con la vittoria della squadra di casa per 1-0 (Comunicato Ufficiale n. 13 del 18 ottobre 2007). Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Corte la U.P.D. Santenese, deducendo che il calciatore Moreno è stato squalificato per somma di ammonizioni nella giornata del 13 maggio 2007, ultima del Campionato 2006/2007, come da Comunicato Ufficiale n. 43 del 13 maggio 2007, e che, a norma dell’art. 14, punto 11, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella stagione sportiva successiva. Il calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nella gara del 9 settembre 2007. Il reclamo va dichiarato inammissibile per l’incompetenza della Corte di Giustizia Federale a giudicare sul ricorso proposto dalla U.P.D. Santenese. Nel nuovo ordinamento della giustizia sportiva, stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore il 1 luglio 2007, i mezzi di tutela concernenti la regolarità dello svolgimento delle gare disputate in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica concernenti la posizione dei calciatori si articolano in soli due gradi di giudizio: il primo davanti alla Commissione disciplinare territoriale (art. 46, comma 3, per il quale “i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”), il secondo, in appello, davanti alla Commissione disciplinare nazionale (per il successivo 4 comma, “i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare nazionale”). Il nuovo codice non prevede altri gradi di giudizio a differenza del precedente codice che prefigurava la possibilità di un ricorso di terzo grado alla Commissione d’Appello Federale sia pure limitato alle sole questioni di legittimità. La Corte di Giustizia Federale, secondo l’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, è giudice di secondo grado sui ricorsi avverso le decisioni pronunciate dalla Commissione disciplinare nazionale ed ha quindi, cognizione su tali decisioni quando detto organo è giudice di primo grado. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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