F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP. ATLANTE/BERGAMO CALCIO A 5 DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
COOP. ATLANTE/BERGAMO CALCIO A 5 DEL 10.11.2007 (Delibera del Giudice
Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)
L’A.S. Coop. Atlante, con atto del 4.12.2007, ha proposto ricorso avverso la decisione in
merito alla gara Coop. Atlante/Bergamo Calcio a 5 del 10.11.2007, assunta dal Giudice Sportivo
Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque nella seduta del 19.11.2007 e resa pubblica con il
Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007, con la quale tale Giudice ha comminato alla Associazione
ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, prevista dall’art. 17,
comma 5, lett. a), C.G.S., per non aver provveduto a schierare, in occasione dell’incontro in
oggetto, tre giocatori nati successivamente al 31.12.1985, così come previsto dalle disposizioni
diramate con Com. Uff. n. 1 della Stagione Sportiva 2007/2008.
Il Giudice Sportivo ha infatti motivato che l’A.S. “Coop. Atlante”non poteva ritenersi aver
assolto all’obbligo sopra menzionato, pur avendo indicato nella distinta dei calciatori presentata
all’arbitro tre atleti in possesso del previsto requisito dell’età, in quanto uno dei tre, Keta Arber,
cittadino albanese del 1987, risultava tesserato come dilettante extracomunitario, in applicazione
della normativa ex art. 40, p. 11, sub 1 e 2, N.O.I.F., e quindi doveva essere escluso dal novero dei
tesserati “Under 21” per esplicita previsione delle norme contenute nel Com. Uff. n. 1.
L’appellante fa valere due motivi di ricorso. Con il primo, un vizio di forma nella
comunicazione della decorrenza del tesseramento del calciatore in questione inviatagli dalla
Divisione Calcio a Cinque, nella quale “non si fa riferimento alcuno al fatto che tutta l’operazione
sia stata effettuata per quanto previsto dall’art. 40, p. 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F.”. A supporto di
tale argomento l’appellante presenta la comunicazione relativa ad altro calciatore di nazionalità
straniera, intervenuta nel corso dello stesso anno 2007, nella quale è invero contenuto espresso
riferimento alla citata disposizione delle N.O.I.F..
Con il secondo motivo, l’appellante sostiene l’assenza, nella fattispecie, di qualsiasi “danno
procurato”, come “punto di riferimento del Giudice che deve decidere…per emanare una sanzione
equilibrata e razionale”, facendo rilevare, in particolare, che il calciatore albanese non ha
effettivamente partecipato alla gara.
La Corte ritiene che il gravame sia privo di fondamento. Con riguardo al primo motivo, va
opposto il principio per cui la mancata citazione nel preambolo dell’atto che fissava la decorrenza
del tesseramento del calciatore Keta Arber, comunicato in data 18.10.2007, delle disposizioni
N.O.I.F. sul tesseramento di calc iatori di nazionalità straniera non esimeva l’Associazione
appellante dal tener conto delle disposizioni medesime, in quanto rilevanti nella fattispecie in forza
del richiamo contenuto nel Com. Uff. n. 1/2007, e quindi dal tener conto, nello schieramento degli
atleti per la gara in oggetto, della nazionalità del calciatore in questione ai fini del soddisfacimento
dell’obbligo relativo all’impiego di almeno tre calciatori “Under 21”. Ed al contrario di quanto
sostiene l’appellante, proprio il confronto con la comunicazione relativa ad altro calciatore di
nazionalità straniera, di qualche mese precedente, e che pure quel riferimento normativo conteneva,
avrebbe dovuto indurre l’appellante ad un atteggiamento di maggiore cautela nella verifica della
normativa da applicare per la formazione della distinta degli atleti da presentare all’arbitro.
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso osta il chiaro dettato del disposto di cui al
Com. Uff. n. 1 2007/2008, lett. f), che di seguito si riporta esimendo questa Corte da ulteriore
argomentazione sul punto: “Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione
volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori [cioè, i tre
“Under 21”] dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della
gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di
Grosseto e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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