F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA 97/ROMA DEL 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
3) RICORSO DELL’A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO DECISIONI SEGUITO
GARA UPEA ORLANDIA 97/ROMA DEL 2.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo
presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007)
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, a seguito dell’esame del
referto del direttore di gara relativo all’incontro Upea Orlandia ‘97/Roma, disputata il 2.12.2007 per
il Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone B, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 43 del
5.12.2007, irrogava alla A.S.D. Upea Orlandia ‘97 la squalifica del campo di gioco fino al
19.3.2008, in quanto “propri sostenitori, nonostante la partita si disputasse in campo neutro per
precedente squalifica del campo, per tutta la durata della gara hanno rivolto nei confronti
dell’arbitro frasi ingiuriose nonché gravi minacce alla sua incolumità fisica. Gli stessi sostenitori,
per tutta la durata della gara profferivano frasi offensive ed ingiuriose nei confronti dell’assistente
dell’arbitro attingendolo con sputi e rivolgendogli gravi minacce alla sua incolumità fisica”.
In considerazione della recidiva e della gravità dei fatti, confermati anche dal supplemento di
referto fatto pervenire dal direttore di gara, il Giudice Sportivo disponeva che gli incontri in campo
neutro dovessero essere disputati a porte chiuse e che a porte chiuse dovesse essere disputata anche
la residuale giornata di squalifica del campo irrogata in precedenza e riportata sul Com. Uff. n. 41
del 24.11.2007.
Con la stessa delibera, il Giudice Sportivo infliggeva al Sig. Renato Passalacqua, dirigente
della A.S.D. Upea Orlandia ’97, l’inibizione fino al 5.3.2008 e l’ammenda di € 500,00 per avere
rivolto all’arbitro frasi ingiuriose e, in seguito, dopo essere stato allontanato dal campo, altre frasi
ingiuriose e minacciose.
La A.S.D. Upea Orlandia ’97 ha proposto reclamo avverso tale delibera, deducendo un unico
motivo di doglianza. Il Giudice Sportivo, secondo la reclamante, avrebbe adottato la delibera
fondandosi unicamente sul referto del direttore di gara e di uno dei due assistenti omettendo del
tutto l’esame del rapporto dell’altro assistente e soprattutto quello del Commissario di campo, che
avrebbero escluso la “grave rilevanza” dei fatti addebitati ai sostenitori della società reclamante e al
dirigente di detta società e avrebbero evitato le pesanti sanzioni che ne sono conseguite.
Il reclamo va respinto.
La circostanza che uno dei due assistenti non abbia segnalato nel proprio rapporto i fatti
addebitati ai sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia ’97 è del tutto irrilevante. I fatti più indietro
riferiti sono stati riportati univocamente e con identità di dettagli sia dal direttore di gara che
dall’altro assistente.
Il direttore di gara, inoltre, ha confermato la versione dei fatti, già riferita nel suo rapporto,
nel supplemento di referto, nel quale ha anche precisato di avere riconosciuto nei sostenitori della
A.S.D. Upea Orlandia ’97 coloro che l’avevano ingiuriato e minacciato in quanto alcuni di essi
indossavano giubbotti con i colori sociali.
Deve rilevarsi inoltre che, contrariamente a quanto dedotto dalla società reclamante, lo
stesso Commissario di campo accenna nella sua relazione al comportamento ingiurioso e
minaccioso tenuto dai sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia ’97 (“il pubblico inveiva contro la
terna con frasi ingiuriose e minacciose: ti ammazziamo, sei un bastardo, terna maledetta, non
tornate mai più, ecc”), pur se, con intento di minimizzare l’accaduto, riduce il numero dei
sostenitori che hanno preso di mira gli ufficiali di gara ad una decina di persone (“una decina di
persone in tutto”).
Gli atti di due ufficiali di gara e del Commissario di campo sono quindi concordanti nel
riferire del comportamento ostile nei confronti del direttore di gara tenuto dai sostenitori della
A.S.D. Upea Orlandia ‘97 e ciò rende del tutto privo di rilievo l’omesso riferimento di quanto
accaduto da parte del secondo assistente.
E’ del tutto priva di rilievo probatorio in favore del Sig. Passalacqua, invece, l’affermazione
contenuta nella relazione del Commissario di campo secondo cui detto dirigente, espulso dal terreno
di gioco, avrebbe lasciato il campo “senza proteste”. Contraddicono tale affermazioni le
annotazioni del direttore di gara che riporta nel suo referto, con dovizia di particolari, le frasi
ingiuriose e minacciose, di contenuto fortemente scurrile, pronunciate dal Sig. Passalacqua.
Dalla puntuale e dettagliata esposizione del comportamento del Sig. Passalacqua contenuta
nel rapporto arbitrale - che, tra l’altro, come è noto, “fa piena prova” nei confronti del predetto
tesserato (art. 35, punto 1,1, C.G.S.) - può solo inferirsi che il Commissario di campo non fosse nei
pressi del direttore di gara e che quindi non avesse potuto udire le frasi profferite nei confronti di
questi dal dirigente della A.S.D. Upea Orlandia ‘97. In caso contrario, il Commissario di campo,
stante il rilievo disciplinare di tali frasi, non avrebbe potuto ignorarle e le avrebbe sicuramente
segnalate nel suo rapporto.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Upea
Orlandia 97 di Capo d’Orlando (Messina) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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