F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/COOP.ATLANTE DELL’8.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/COOP.ATLANTE DELL’8.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. 261 del 12.12.2007, in relazione alla gara Interfive Vigevano/Coop Atlante dell’8.12.2007, irrogava nei confront i del calciatore Gianni Fruzzetti la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive in quanto il detto atleta “a fine gara, durante il saluto fair play, colpiva con un leggero schiaffo, un avversario senza procurare conseguenze. Successivamente si portava sulle tribune dove cercava di colpire un tifoso avversario che lo insultava”. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso nelle forme e termini regolamentari l’A.S. Coop Atlante instando per la riduzione della squalifica ad una sola giornata in quanto la prima delle condotte sanzionate non avrebbe proposto alcuna caratteristica di gravità trattandosi di un “buffetto” e non di uno schiaffo, mentre la seconda era da considerare frutto di equivoco in quanto dagli atti ufficiali risultava che il comportamento considerato dal giudice era stato tenuto da altro giocatore. Il ricorso risulta parzialmente fondato e va, pertanto, parzialmente accolto. In effetti, sia dal rapporto dell’arbitro che dalla relazione del Commissario di campo, l’atleta che aveva cercato di colpire uno spettatore dopo aver scavalcato la balaustra è indicato con il numero 11 della Società Atlante, corrispondente a Fruzzetti Federico, mentre Fruzzetti Gianni è indicato come il numero 5: la squalifica va dunque adeguatamente ridotta. Ritiene la Corte di ricondurre la fattispecie sotto la previsione dell’art. 19, n. 4, lett. a) C.G.S., in quanto l’aver colpito un avversario con uno schiaffo - o anche soltanto con un “buffetto” come assume la ricorrente – nella fase del fair play, caratterizzata al massimo dalla correttezza e lealtà sportiva, deve considerarsi condotta gravemente antisportiva, con conseguente irrogazione della sanzione minima prevista dalla norma in richiamo in due giornate effettive di gara. Infine la Corte, considerato che il calciatore Federico Fruzzetti, indicato quale autore di uno dei comportamenti erroneamente sanzionato a carico dell’omonimo Gianni Fruzzeti, non è stato considerato dal Giudice Sportivo, dispone di rimettere gli atti a quest’ultimo per gli eventuali provvedimenti di competenza. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Fruzzetti Gianni. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti del calciatore Fruzzetti Federico tesserato per la società reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it