F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/COOP.ATLANTE DELL’8.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 65/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
4) RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE
FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/COOP.ATLANTE
DELL’8.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com.
Uff. n. 261 del 12.12.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com.
Uff. 261 del 12.12.2007, in relazione alla gara Interfive Vigevano/Coop Atlante dell’8.12.2007,
irrogava nei confront i del calciatore Gianni Fruzzetti la sanzione della squalifica per quattro
giornate effettive in quanto il detto atleta “a fine gara, durante il saluto fair play, colpiva con un
leggero schiaffo, un avversario senza procurare conseguenze. Successivamente si portava sulle
tribune dove cercava di colpire un tifoso avversario che lo insultava”.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso nelle forme e termini regolamentari l’A.S.
Coop Atlante instando per la riduzione della squalifica ad una sola giornata in quanto la prima delle
condotte sanzionate non avrebbe proposto alcuna caratteristica di gravità trattandosi di un “buffetto”
e non di uno schiaffo, mentre la seconda era da considerare frutto di equivoco in quanto dagli atti
ufficiali risultava che il comportamento considerato dal giudice era stato tenuto da altro giocatore.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va, pertanto, parzialmente accolto.
In effetti, sia dal rapporto dell’arbitro che dalla relazione del Commissario di campo,
l’atleta che aveva cercato di colpire uno spettatore dopo aver scavalcato la balaustra è indicato con
il numero 11 della Società Atlante, corrispondente a Fruzzetti Federico, mentre Fruzzetti Gianni è
indicato come il numero 5: la squalifica va dunque adeguatamente ridotta.
Ritiene la Corte di ricondurre la fattispecie sotto la previsione dell’art. 19, n. 4, lett. a)
C.G.S., in quanto l’aver colpito un avversario con uno schiaffo - o anche soltanto con un
“buffetto” come assume la ricorrente – nella fase del fair play, caratterizzata al massimo dalla
correttezza e lealtà sportiva, deve considerarsi condotta gravemente antisportiva, con conseguente
irrogazione della sanzione minima prevista dalla norma in richiamo in due giornate effettive di gara.
Infine la Corte, considerato che il calciatore Federico Fruzzetti, indicato quale autore di uno
dei comportamenti erroneamente sanzionato a carico dell’omonimo Gianni Fruzzeti, non è stato
considerato dal Giudice Sportivo, dispone di rimettere gli atti a quest’ultimo per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto
dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara
al calciatore Fruzzetti Gianni.
Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari da adottarsi nei
confronti del calciatore Fruzzetti Federico tesserato per la società reclamante.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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