F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 04 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL RMA PIANURA/CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A 5 DELL’1.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 274 del 14.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 04 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL RMA PIANURA/CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A 5 DELL’1.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 274 del 14.12.2007) La gara del Campionato di Serie B - Calcio a 5 R.M.A. Pianura/Città di Gragnano, disputata in Napoli l’1.12.2007, non aveva regolare svolgimento a causa dell’avvenuta utilizzazione, da parte della società ospitata (A.S.D. Città di Gragnano) di un calciatore, tale Pacheco Cornehl Luiz Felipe, privo di tesseramento. Per tale motivo la R.M.A. Pianura, osservando le formalità di rito, inoltrava in data 5.12.2007, reclamo al Giudice Sportivo Nazionale ma questi, non avendo ricevuto detto atto per un disguido nel servizio di recapito postale, in data 12.12.2007, con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 261, dichiarava il reclamo inammissibile convalidando il risultato (2-5) conseguito sul campo. Avendo però la reclamante dimostrato, con tempestività ed attraverso prove documentali, di aver rigorosamente rispettato tutti i termini e gli incombenti processuali, ho stesso Giudice Sportivo ritornava sulla propria summenzionata decisione e, con provvedimento del 14.12.2007, reso noto sul Com. Uff. n. 274, (recte: revocava) la precedente declaratoria d’inammissibilità infliggendo all’A.S.D. Città di Gragnano la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5 lett.a) C.G.S.. Quest’ultima decisione è stata ritualmente impugnata davanti a questa Corte, dal sodalizio sporitivo il quale, in estrema sintesi sostiene come il Giudice di prima istanza non avesse alcun potere di modificare “una propria precedente decisione sul medesimo oggetto”, di guisa che il provvedimento gravato era da ritenersi nullo ed illegittimo e non perché non era interpretabile come atto di correzione o di rettifica del precedente, vertendo su contenuti – merito della vicenda – totalmente diversi. Assume, infine, che l’avversario avrebbe dovuto tutelare le proprie ragioni con ricorso a questa Corte contro la prima delibera. Il reclamo deve essere accolto essendo fondato su argomentazioni decisamente incontrovertibili. Non può invero disconoscersi che il primo giudice, quale organo di giurisdizione, non annoverasse fra le proprie attribuzioni quel potere di revoca, che è riconosciuto solo in capo alla P.A. per finalità di autotutela, e non avesse, quindi titolo alcuno per ritornare sul già deciso, annullando una sua precedente pronuncia che, se pur circoscritta all’aspetto del rito, investiva comunque la violazione disciplinare sottoposta al suo esame. La delibera del 14.12.2007 va qualificata come un vero e proprio atto abnorme proveniente da terzo ormai estraneo all’iter processuale, non essendo, per altro verso consentito per le ragioni evidenziate dall’appellante, riconoscere alle stesse funzioni finalità differenti da quelle enunciate nella relativa motivazione. Pertanto l’atto impugnato va, in accoglimento del ricorso, annullato, così ripristinando la delibera del 12.12.2007, pubblicata sul Com. Uff. n. 261. Quest’ultima tuttavia resta tuttora vulnerabile attraverso l’eventuale ricorso ai mezzi di impugnazione straordinaria previsti dalla vigente legislazione federale, essendo di innegabile evidenza come, per effetto della presente decisione, l’originaria reclamante, del tutto inconsapevole, finisca col subire, nella sostanza delle cose, nocumento. La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Città di Gragnano Calcio a 5 di Gragnano (Napoli) annulla l’impugnata delibera e ripristina la decisone assunta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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