F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 04 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL RMA PIANURA/CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A 5 DELL’1.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 274 del 14.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 04 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
3) RICORSO DEL CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA FUTSAL RMA PIANURA/CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A 5
DELL’1.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com.
Uff. n. 274 del 14.12.2007)
La gara del Campionato di Serie B - Calcio a 5 R.M.A. Pianura/Città di Gragnano, disputata in
Napoli l’1.12.2007, non aveva regolare svolgimento a causa dell’avvenuta utilizzazione, da parte della
società ospitata (A.S.D. Città di Gragnano) di un calciatore, tale Pacheco Cornehl Luiz Felipe, privo di
tesseramento.
Per tale motivo la R.M.A. Pianura, osservando le formalità di rito, inoltrava in data 5.12.2007,
reclamo al Giudice Sportivo Nazionale ma questi, non avendo ricevuto detto atto per un disguido nel
servizio di recapito postale, in data 12.12.2007, con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 261,
dichiarava il reclamo inammissibile convalidando il risultato (2-5) conseguito sul campo.
Avendo però la reclamante dimostrato, con tempestività ed attraverso prove documentali, di aver
rigorosamente rispettato tutti i termini e gli incombenti processuali, ho stesso Giudice Sportivo
ritornava sulla propria summenzionata decisione e, con provvedimento del 14.12.2007, reso noto sul
Com. Uff. n. 274, (recte: revocava) la precedente declaratoria d’inammissibilità infliggendo all’A.S.D.
Città di Gragnano la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5 lett.a)
C.G.S..
Quest’ultima decisione è stata ritualmente impugnata davanti a questa Corte, dal sodalizio
sporitivo il quale, in estrema sintesi sostiene come il Giudice di prima istanza non avesse alcun potere
di modificare “una propria precedente decisione sul medesimo oggetto”, di guisa che il provvedimento
gravato era da ritenersi nullo ed illegittimo e non perché non era interpretabile come atto di correzione
o di rettifica del precedente, vertendo su contenuti – merito della vicenda – totalmente diversi.
Assume, infine, che l’avversario avrebbe dovuto tutelare le proprie ragioni con ricorso a questa
Corte contro la prima delibera.
Il reclamo deve essere accolto essendo fondato su argomentazioni decisamente incontrovertibili.
Non può invero disconoscersi che il primo giudice, quale organo di giurisdizione, non
annoverasse fra le proprie attribuzioni quel potere di revoca, che è riconosciuto solo in capo alla P.A.
per finalità di autotutela, e non avesse, quindi titolo alcuno per ritornare sul già deciso, annullando una
sua precedente pronuncia che, se pur circoscritta all’aspetto del rito, investiva comunque la violazione
disciplinare sottoposta al suo esame.
La delibera del 14.12.2007 va qualificata come un vero e proprio atto abnorme proveniente da
terzo ormai estraneo all’iter processuale, non essendo, per altro verso consentito per le ragioni
evidenziate dall’appellante, riconoscere alle stesse funzioni finalità differenti da quelle enunciate nella
relativa motivazione.
Pertanto l’atto impugnato va, in accoglimento del ricorso, annullato, così ripristinando la
delibera del 12.12.2007, pubblicata sul Com. Uff. n. 261.
Quest’ultima tuttavia resta tuttora vulnerabile attraverso l’eventuale ricorso ai mezzi di
impugnazione straordinaria previsti dalla vigente legislazione federale, essendo di innegabile evidenza
come, per effetto della presente decisione, l’originaria reclamante, del tutto inconsapevole, finisca col
subire, nella sostanza delle cose, nocumento.
La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Città di Gragnano Calcio a 5 di
Gragnano (Napoli) annulla l’impugnata delibera e ripristina la decisone assunta dal Giudice Sportivo
con Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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