F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MORRO D’ORO CALCIO DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 28.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MORRO D’ORO CALCIO DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 28.11.2007) Con la decisione in oggetto indicata il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pur dichiarando inammissibile perché fuori termini, l'appello, della società Morro D’Oro, avverso la decisione in merito alla gara di Campionato Nazionale Juniores 2007/2008 del 6.10.2007 disputatasi tra la squadra appellante e il Morro d’Oro, irrogava la sanzione della sconfitta, con il punteggio di 0-3 a favore del Morro d’Oro, per aver la società ospitante Polisportiva Olympia impiegato cinque calciatori fuori quota, e quindi contravvenendo alla norma di cui alla lettera M del Com. Uff. n. 1 del 2.7.2007 del Comitato Interregionale. Motivo del contendere non è se fosse stata contravvenuta la norma sopra citata ma se il Giudice Sportivo, dopo aver “omologato” la gara, potesse irrogare una sanzione a seguito di una “notizia” appresa da un ricorso dichiarato da lui stesso inammissibile. La risposta è sicuramente negativa. Il Giudice Sportivo all’atto dell’”omologazione” del risultato conseguito in campo,dalla visione della distinta arbitrale ,era a conoscenza delle date di nascita degli atleti e da un semplice controllo poteva rilevare la violazione e quindi irrogare la sanzione. All’uopo v’ è da rilevare che in materia,vi è giurisprudenza costante che dichiara,che il giudice, dopo aver "omologato", la gara,dopo il risultato dell'incontro,se non ci sono fatti nuovi,possa procedere d'ufficio. Vedesi tra l’altro la decisione della C.A.F. Com. Uff. n. 27/C del 21.12.2006, in un caso similare stabilì che il Giudice Sportivo non poteva pronunziarsi d’Ufficio, essendosi ormai il suo potere in tal senso irrimediabilmente consumato ed essendo il risultato della gara conseguito sul campo, oramai intangibile essendo ai sensi dell’art 24 comma 9 lett. a) C.G.S. esaurita la sua possibilità di instaurare d’Ufficio un procedimento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia) e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera ripristinando il risultato di 0 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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