F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 4) RICORSO DELL’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDI VINCENZO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/BIELLESE DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008
4) RICORSO DELL’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDI VINCENZO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/BIELLESE DEL 9.12.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)
La società A.C. Biellese propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007, al proprio tesserato Riccardo Vincenzo a seguito dell’espulsione dal campo al 34° del 2° tempo della partita del Campionato Nazionale Serie D “Girone A” avvenuta per aver colpito una manata alla bocca un avversario causandogli una ferita al labbro interno inferiore della bocca. La società pur non disconoscendo i fatti chiede che venga ridotta la sanzione inflitta considerando la stessa sproporzionata ai fatti accaduti. La richiesta non può essere accolta. Il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato il fatto ai sensi dell’ art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. implicando il minimo edittale e quindi non può essere ridotta la pena inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Biellese 1902 S.p.A. di Biella e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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