F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.71/CGF DEL 07 GENNAIO 2008 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALL’ART., 36, COMMA 6, STATUTO FEDERALE E ART. 4 MANUALE LICENZE UEFA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.71/CGF DEL 07 GENNAIO 2008 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALL’ART., 36, COMMA 6, STATUTO FEDERALE E ART. 4 MANUALE LICENZE UEFA 1. La Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, ha esaminato la richiesta di parere interpretativo promossa dal Presidente Federale, relativamente alle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 6, dello Statuto Federale e nell’art. 4 del Manuale Licenze UEFA. L'art. 36, comma 6, dello Statuto Federale, approvato dall'Assemblea federale il 22 gennaio 2007 ed entrato in vigore il 7 marzo 2007, stabilisce che tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti dello stesso articolo, tra cui vi sono quelli di presidente e di componente della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (Co.Vi.So.C.) sono incompatibili con qualsiasi altra carica o altro incarico federali. L'art. 4.8 del Manuale delle Licenze UEFA, approvato il 25 gennaio 2007 ed entrato in vigore il l° luglio 2007 prevede che «La carica di componente della Commissione di primo o secondo grado è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale o di Lega, ad eccezione di quello di componente delle Commissioni di vigilanza federali per il controllo sulle società di calcio». L'art. 4.12 del medesimo Manuale prevede che la «Commissione di primo grado è composta dal Presidente della Co.Vi.So.C., che la presiede, dagli altri componenti della Co.Vi.So.C. e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati tra professionisti iscritti all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva […]». Risulta dagli atti che le disposizioni contenute nell’art. 4.8 e nell’art. 4.12, pur se emanate successivamente, erano presenti anche nei precedenti testi del Manuale delle Licenze e quindi erano in vigore anche in data precedente all’approvazione dello Statuto Federale. Il Presidente Federale, dopo avere osservato che sussisterebbe un contrasto tra la disposizione dello Statuto Federale, che prevede una incompatibilità a rivestire altre cariche o incarichi federali per il Presidente e i Componenti della Co.Vi.So.C., e le disposizioni contenute nel Manuale delle Licenze UEFA, secondo cui la Commissione di primo grado deve essere composta dalla Co.Vi.So.C. e da altri due membri esperti di impiantistica sportiva, chiede un parere interpretativo sull'art. 36, comma 6, dello Statuto Federale e sull'art. 4 del Manuale delle Licenze UEFA, al fine di conoscere se il Presidente e i Componenti attuali della Co.Vi.So.C. possano essere nominati rispettivamente Presidente e Componenti della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA. Nella richiesta di parere si osserva che «Storicamente la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA si è sempre identificata nella Co.Vi.So.C., con l'integrazione dei due esperti in materia di impiantistica sportiva, perché le valutazioni preponderanti ai fini del rilascio delle Licenze UEFA sono sempre state riferite a criteri organizzativi- legali- economico finanziari, per i quali la Co.Vi.So.C. ha specifica competenza, pronunciandosi in analoghe materie ai fini dell'ammissione delle società ai campionati professionistici». Il Presidente Federale esprime anche l’opinione che «Al di là del dato letterale sopra richiamato, non pare che le funzioni dei componenti della Co.Vi.So.C. e dei componenti della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA possano essere in contrasto tra loro». 2. Occorre prendere le mosse dalla natura delle funzioni esercitate dai due organi, evidenziando in tal modo i profili sostanziali della questione sottoposta all’esame della Sezione. Si rileva al riguardo che la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA esercita il potere di verificare una tantum la sussistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento della domanda di rilascio della licenza proposta da una società di calcio professionistica; il compito assegnato alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, a sua volta, consiste, oltre che nell’esercizio delle altre funzioni previste dalle norme federali, nello svolgimento di un’attività di controllo costante e complessivo sulla gestione economico-finanziaria delle società di calcio e sul rispetto dei principi della corretta gestione di tali società. Come giustamente si osserva nella richiesta di parere, le funzioni rispettivamente affidate ai componenti della Commissione di primo grado e ai componenti della Co.Vi.So.C. non sono in contrasto tra loro; si tratta anzi di due funzioni complementari. Sul piano sostanziale, pertanto, deve ritenersi naturale che entrambe siano affidate alla cura di soggetti che per la loro competenza professionale perseguono un obiettivo fondamentalmente unitario: l’accertamento delle condizioni per la concessione della licenza alle società che ne hanno presentato la domanda e un costante controllo sulla gestione delle società di calcio, che garantisca la permanenza di tali condizioni. La ratio posta a fondamento della disposizione sovranazionale dell’art. 4.12 del Manuale delle Licenze UEFA è dunque evidente: la presenza dei componenti della Co.Vi.So.C. nella Commissione di primo grado delle Licenze UEFA si giustifica con l’identità di esperienza e di preparazione dei soggetti in questione. 3. Quanto ai profili formali, il rischio di contrasto fra le due disposizioni citate, paventato dal Presidente federale, ad avviso della Sezione non sussiste. Il comma 6 dell’art. 36 dello Statuto federale non può riguardare, infatti, “cariche” o “incarichi” che siano attribuiti da norme di rango quanto meno pari (e nella specie anche posteriori) a quelle federali che impongono – e non irragionevolmente, come si è visto – una necessaria connessione fra le cariche stesse. La funzione di componente della Commissione di primo grado del Manuale delle Licenze UEFA è, dunque, aggiuntiva ma non estranea a quella svolta in campo federale e ne costituisce una naturale esplicazione. 4. La Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale ritiene, di conseguenza, che il Presidente e i Componenti attuali della Co.Vi.So.C. possano essere nominati rispettivamente Presidente e Componenti della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale esprime parere nel senso che il Presidente ed i Componenti attuali della Co.Vi.So.C. possano essere rispettivamente Presidente e Componenti della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it