F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.72/CGF DEL 9 GENNAIO 2008 1. RICORSO AI SENSI DELL’ART.33, COMMA 2, C.G.S (previgente). DELLA SASSARI TORRES 1903 S.r.l. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LPSC CHE HA INFLITTO ALLA SOCIETA’ DUE PUNTI DIPENALIZZAZIONE (Delibera C.D. Com. Uff. n.75/C del 10.11.2006).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.72/CGF DEL 9 GENNAIO 2008 1. RICORSO AI SENSI DELL’ART.33, COMMA 2, C.G.S (previgente). DELLA SASSARI TORRES 1903 S.r.l. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LPSC CHE HA INFLITTO ALLA SOCIETA’ DUE PUNTI DIPENALIZZAZIONE (Delibera C.D. Com. Uff. n.75/C del 10.11.2006). Svolgimento del procedimento Con atto del 4 ottobre 2006 il Presidente della Lega Professionisti Serie C ha deferito alla Commissione disciplinare la Sassari Torres 1903 s.r.l. per violazione dell’articolo 1 del Codice Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all’articolo 52 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (N.O.I.F.), per non aver rispettato gl’impegni e le disposizioni regolamentari vigenti, venendo così meno al principio di lealtà sportiva, ottenendo il visto di esecutorietà di pratiche di tesseramento sul presupposto, poi non rispettato, di stare provvedendo agli impegni economici assunti (emissione di fideiussione bancaria già richiesta ad Istituto di credito). Più in particolare, nell’atto di deferimento il Presidente della Lega ha assunto che la società sarda «è stata ammessa al Campionato di Serie C/2 ai sensi dell’art. 52 delle N.O.I.F. (c.d. Lodo Petrucci) e, che per il comma 6 di detto articolo deve depositare “dichiarazione contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione dei calciatori”». A tale fine erano stati inviati al sodalizio tre solleciti via telefax a riscontro dei quali, in occasione dei colloqui telefonici intercorsi, il Presidente aveva rappresentato una momentanea difficoltà nei confronti dell’Istituto di credito interpellato. Tuttavia lo stesso Presidente della Lega «sulla base del preciso impegno sottoscritto dal legale rappresentante della società Sassari di prestare a breve la garanzia bancaria prevista» aveva acconsentito «al rilascio immediato del visto di esecutività». In seguito, però, a fronte di comunicazione nella quale la Lega aveva indicato nella somma di € 610.690,25 l’ammontare delle fideiussioni che la Sassari Torres 1903 s.r.l. aveva l’obbligo di depositare, ne era pervenuta alla Lega una sola per € 74.483,24 e all’integrazione l’interessata non ha mai provveduto. Ne è seguito il già descritto atto di deferimento del sodalizio sardo, basato sul mancato rispetto degl’impegni economici assunti. La Commissione disciplinare, con la decisione pubblicata nel C.U. n. 75 del 10 novembre 2006, ha ritenuto sussistenti i motivi di addebito formulati dal Presidente della Lega Professionisti di Serie C ed ha svolto ampia motivazione, nella quale – in risposta a quanto dedotto dalla deferita nella memoria di costituzione – ha chiarito quanto segue: «Si sostiene dalla difesa dell’incolpata che le garanzie oggetto dell’impegno contenuto nella nota dichiarazione, si identificavano con quelle già previste nel Comunicato Ufficiale n. 181/A della F.I.G.C. in data 31 marzo 2006, che riporta le “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007 per le società di Serie A, B, C/1 e C/2, obbligo di garanzie che riguardano il superamento del budget tipo complessivo e di quello per singolo contratto” (art. 12, lettera G e art. 13, 5° comma). L’assunto non è però condivisibile in primo luogo perché la diversa interpretazione non è consentita dal tenore letterale dell’art. 52, punto 6 del comma 6 delle N.O.I.F., che non limita l’obbligo alle eccedenze dei budgets, ma estende la garanzia a tutte le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione dei calciatori; in secondo luogo perché intesa a disciplinare situazione diversa rispetto a quella disciplinata dalle norme del C.U. n. 181/A – 2006 e sopra ricordata, queste ultime di minor rigore in quanto si tratta di società già aderenti alla Lega Professionisti di Serie C e quindi aventi titolo alla disputa dei relativi Campionati. In ultimo perché le garanzie richieste dal citato Comunicato Ufficiale del 31 marzo 2006, nei limiti previsti, riguardavano tutte le società che si apprestavano per titolo conseguito a disputare il nuovo Campionato per cui se l’impegno richiesto dall’art. 52 delle N.O.I.F avesse avuto la stessa estensione non vi sarebbe stato certamente bisogno di ribadire un obbligo già esistente e codificato». Su queste premesse la Commissione disciplinare della Lega Professionisti di serie C ha considerato concretata dalla società sassarese la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’articolo 1 C.G.S., giudicandone la condotta «volutamente inadempiente» e caratterizzata da una promessa, non mantenuta, «di ottemperare, per intero e non parzialmente» agli impegni assunti. Ai fini della determinazione della sanzione, «da applicare per responsabilità diretta ex art. 2, comma 4 C.G.S.», la stessa Commissione disciplinare ha ritenuto adeguata quella di due punti di penalizzazione in classifica, «prendendo a riferimento per il profilo quantitativo la sanzione prevista per il caso di mancata esecutività dei contratti direttamente imputabile ad una società (art. 14, comma C, del C.U. n. 181/A del 31/3/2006), posto che la mancata prestazione della garanzia, come sopra dovuta, avrebbe portato al diniego del visto di esecutività con le stesse conseguenze sanzionatorie». Avverso la decisione della Commissione disciplinare la società Sassari Torres 1903 s.r.l. ha proposto ricorso alla Commissione d’appello federale riproducendo talune argomentazioni già dedotte nel precedente grado di giudizio e adducendo: - la violazione e falsa applicazione dell’articolo 52 delle N.O.I.F., sostenendo di aver prestato garanzie fideiussorie in misura sufficiente, in quanto società subentrante e per ciò stesso non gravata da alcun debito e pienamente solvibile; - la violazione e falsa applicazione dell’articolo 28, commi 4 e 5 C.G.S., in quanto la Commissione disciplinare non avrebbe attribuito la necessaria rilevanza alla originaria erronea indicazione, nel deferimento, della norma violata (inizialmente l’articolo 7, comma 5, C.G.S.; lo stesso giorno, in una nuova comunicazione, l’articolo 1 C.G.S.), così da disattendere l’eccezione di nullità proposta in prime cure e determinando una compressione del diritto di difesa; - la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 C.G.S. in quanto la genericità della previsione ivi contenuta, pur attagliandosi a norma di chiusura, non sarebbe congruente con la fattispecie considerata, attesa la piena trasparenza nella condotta tenuta dalla ricorrente, che mai ha negato la sussistenza di un inadempimento, dovuto a forza maggiore, ma ha contestualmente manifestato la disponibilità ad adempiere: nessuna slealtà sarebbe, dunque, ravvisabile nella fattispecie considerata; - la violazione e falsa applicazione del combinato degli articoli 1 e 13 C.G.S. in rapporto alla congruità della sanzione inflitta, in quanto il mancato deposito di adeguata fideiussione sarebbe dipeso da un’erronea interpretazione sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel C.U. n. 181/A, in ragione dell’avvenuta ammissione al campionato di serie C/2 per l’anno sportivo 2006/2007. Dunque, la sanzione di riferimento non potrebbe che essere quella dell’articolo 7, comma 3bis C.G.S., da limitare all’ammenda o, al più, ad un punto di penalizzazione. Su queste premesse, sinteticamente riassunte, la ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la rimessione degli atti alla Corte federale per dirimere il contrasto tra le norme poste dall’articolo 52 N.O.I.F. ed il C.U. n. 181/A; ancora in via preliminare di dichiarare nullo il deferimento; nel merito di essere prosciolta dagli addebiti contestatile; in via gradata, di ridurre la sanzione in misura meno affittiva. La C.A.F. ha assunto provvedimenti ordinatori - a seguito dell’esame della controversia e sentito l’avvocato Diana per la ricorrente, il quale, nell’udienza del 21 dicembre 2006 ha sostanzialmente confermato le argomentazioni e le conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio - rivolti ad una più puntale conoscenza della fattispecie. A riscontro, la Lega Professionisti di Serie C ha inviato la nota 14 aprile 2007, nella quale ha chiarito che le uniche due garanzie bancarie a prima richiesta depositate dalla società sportiva sono state quella – per l’importo di € 207.000,00 – obbligatoria e finalizzata all’iscrizione al campionato 2006/2007 e quella – per l’importo di € 74.483,24 – finalizzata alla “copertura splafonamento budget tipo”. Inoltre, facendo riferimento a precedente nota di chiarimento, la Lega ha precisato che, avendo la società fatta richiesta di ammissione al campionato di serie C/2 per l’anno sportivo 2006/2007 ai sensi dell’articolo 52 N.O.I.F., è stata applicata la previsione del comma sesto di detto articolo e, pertanto, le garanzie da prestare dovevano riferirsi ad un importo di € 610.690,25, come comunicato alla stessa società con nota del 16 settembre 2006, confermata dalla F.I.G.C. in data 6 novembre 2006, senza che sia stato dato alcun adempimento. Infine, le ulteriori fideiussioni asseritamente prestate dalla società per complessivi 250 mila euro riguardano quanto richiesto dalla Federazione in applicazione del cosiddetto “Lodo Petrucci” e non hanno alcuna attinenza con quelle richieste a garanzia dei singoli contratti sottoscritti con i tesserati, le quali non hanno, altresì, attinenza con quelle riguardate dal C.U. n. 181/A, recante norme generali disciplinanti le modalità d’iscrizione ai campionati di società già associate alla Lega, mentre per quelle richiedenti l’iscrizione in applicazione del cosiddetto “Lodo Petrucci” «vige la normativa particolare dettata dall’art. 52 N.O.I.F.». Intervenute, dal 1 luglio 2007, le disposizioni del nuovo Statuto federale, la cognizione sul giudizio pendente innanzi alla C.A.F. – soppressa – è stato trasferita all’istituita Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite. All’udienza odierna nessuno è comparso, così che nessun ulteriore argomento è stato sottoposto ai fini della formazione del convincimento del Collegio. Motivi della decisione La questione all’esame della Corte concerne la doglianza della società Sassari Torres 1903 s.r.l. in merito alla sanzione, inflittale dalla Commissione disciplinare della Lega Professionisti di Serie C, di due punti di penalizzazione in classifica nel campionato al quale ha partecipato nell’anno sportivo 2006/2007, per insufficiente prestazione di garanzie fideiussorie in applicazione dell’obbligo incombentele ai sensi dell’articolo 52, comma sesto, delle N.O.I.F. Vengono all’esame, in primo luogo, le eccezioni preliminari poste dalla ricorrente, concernenti: 1) la nullità del procedimento, per vizio dell’atto di deferimento, inizialmente fondato sulla violazione dell’articolo 7 C.G.S., poi, in effetti, modificato con riferimento a violazione dell’articolo 1 C.G.S.; 2) la domanda incidentale di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte federale, perché dirima, in via interpretativa, l’asserito contrasto tra norme. L’eccezione di nullità è infondata. La Corte ritiene del tutto pertinenti i motivi espressi dalla Commissione disciplinare, tanto in merito alla tempestività della correzione della norma violata (avvenuta lo stesso giorno, dopo poche ore), quanto in merito alla mancata indicazione, da parte della ricorrente, della norma processuale violata dalla quale discenderebbe l’eccepita nullità. A siffatte condivise considerazioni – che la ricorrente ha censurate come apodittiche - è appena il caso di aggiungere: - che, in generale, la sanzione della nullità deve riconnettersi a violazioni specificamente e tassativamente indicate, casomai producendo il difetto di un atto di impulso processuale l’irricevibilità, l’improcedibilità o l’inammissibilità dello stesso, non mai la radicale dichiarazione di “inesistenza”, normalmente prevista per le ipotesi dell’assoluta mancanza di elementi essenziali dell’atto stesso, in specie non riscontrata; - che, in fattispecie, gli addebiti mossi alla società sassarese non sono stati modificati, bensì è stata manifestamente “corretta” l’indicazione della norma violata, con la conseguenza che si verserebbe, casomai, in un’ipotesi di emendatio libelli e non di mutatio libelli, che l’ordinamento processuale pienamente ammette e verso la quale non prevede discenda alcuna sanzione processuale; - che le norme recate dai commi 4 e 5 dell’allora vigente articolo 28 C.G.S. obbligano (la Procura federale) – ai fini della formulazione del deferimento – alla “formulazione di specifici addebiti”, i quali, nei confronti della società Sassari Torres 1903 s.r.l., non sono stati mutati nella loro consistenza fattuale, avendo riguardato la correzione la sola norma di riferimento alla quale essi dovevano essere collegati; - che, inoltre, l’eccezione è manifestamente infondata rispetto alla realizzazione di una possibile compressione del diritto di difesa della ricorrente, non solamente per la tempestività (poche ore) con la quale è intervenuta la correzione, ma soprattutto per la concreta ragione che la ricorrente – tanto innanzi alla Commissione disciplinare che innanzi a questa Corte – ha dedotto con pienezza specifiche argomentazioni difensive orientate a contestare tanto l’applicabilità dell’articolo 1 C.G.S. che la sanzione riferibile alla violazione dello stesso. Quanto alla seconda, la Corte osserva che – in disparte ogni considerazione in merito alla fondatezza della richiesta sospensione incidentale e rimessione degli atti alla Corte federale perché dirimesse un contrasto tra norme – per effetto del nuove norme statutarie in vigore dal 1 luglio 2007, le funzioni già in capo alla soppressa Corte federale sono state in gran parte trasferite alla Corte di giustizia federale. Dunque, la prospettata domanda interpretativa proposta dalla ricorrente resta assorbita dalla circostanza che siffatta interpretazione può avvenire in questa sede contenziosa e proprio innanzi all’Organo che ha acquisito le funzioni di giudizio di legittimità, interpretative e nomofilattiche già di competenza della soppressa Corte federale. Nel merito, poi, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Pur condividendo la dovizia di argomenti con i quali la Commissione disciplinare competente ha motivato l’impugnata decisione, questa Corte ritiene che – alla luce dei chiarimenti ottenuti e delle stesse difese svolte dalla ricorrente nella precedente udienza – l’argomento fondamentale ed assorbente da considerare riguarda il preteso “malinteso” sugli obblighi che la società Sassari Torres 1903 s.r.l. riteneva le incombessero. Osserva, in proposito, la Corte che: A – la ricorrente era effettivamente tenuta, ai fini del rilascio del visto di esecutività dei contratti, a depositare polizze fideiussorie per un importo di 610.690,25, essendosi avvalsa del cosiddetto “Lodo Petrucci” ed in quanto l’obbligazione derivava dalla previsione dell’articolo 52, comma sesto punto 6), N.O.I.F. allora vigente, in base al quale le società iscritte in applicazione della speciale previsione volta a salvaguardare il titolo sportivo di sodalizi di tradizione calcistica antica e gloriosa dovevano depositare “dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti”; B – l’obbligo volontariamente non è stato assolto (rectius: è stato assolto solo parzialmente), benché la Lega prima e la Federazione in un secondo momento ne avessero comunicato la persistenza, con chiara indicazione dell’importo di riferimento, e benché la società avesse comunque ottenuto il visto di esecutività per consentirle il superamento di rappresentate momentanee difficoltà nel rapporto con l’Istituto bancario di riferimento; C – è di ogni evidenza che l’obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria in adesione alle norme recate dal C.U. n. 181/A, alle quali la ricorrente assume di aver assolto, non riguardi la fattispecie considerata, rivolgendosi le norme in argomento a disciplinare l’iscrizione ai campionati di società già affiliate alla Lega Professionisti di Serie C (non quelle che si sono avvalse del cosiddetto “lodo Petrucci”) e concernendo le “variazioni di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007”, le garanzie che queste dovevano prestare per la liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti e le eventualità di superamento del “budget tipo complessivo” a seguito della stipulazione di “contratti di calciatori, depositati”. Sulla base dei quanto precede non sussiste, dunque, alcun dubbio circa l’inadempienza perpetrata dalla società sarda e la Corte deve, da ultimo, considerare la correttezza formale della violazione ascrittale, nonché la subordinata domanda di riduzione dell’addebito. Quanto al primo profilo, la Corte osserva che, in linea di principio, non è censurabile che la violazione in questione sia riferita ad una norma cosiddetta “in bianco” qual è l’articolo 1 C.G.S., che effettivamente costituisce una “norma di chiusura” rispetto a fattispecie configuranti, palesemente, violazione delle regole di condotta da parte degli associati, ma non predeterminate nella loro dinamica fattuale. Vi sono vari esempi anche nell’ordinamento statuale che non dà conto procedere qui ad enumerare. Deve, casomai, pervenirsi a stabilire se la mancata ottemperanza ad un obbligo regolamentare di natura finanziaria possa costituire “violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva”, così come indicato nell’atto di deferimento e stabilito nella decisione impugnata. La Corte ritiene che la fattispecie sia stata correttamente inquadrata e il motivo di gravame sia privo di pregio, per almeno due ordini di ragioni: - una prima ragione, di carattere generale, è basata sulla considerazione che le disposizioni poste ad assicurare la solvibilità finanziaria delle società iscritte alle diverse Leghe determinano implicazioni sul complessivo sistema di rapporti che intercorrono all’interno di esse e tra esse e la Lega di riferimento, così che dalla loro violazione derivano delle distorsioni dei rapporti medesimi costituenti improprie posizioni di vantaggio tra competitori, per se stesse configuranti violazione della correttezza sportiva per effetto dell’alterazione del principio di sostanziale eguaglianza delle condizioni di partecipazione alla competizione, ben potendo da esse scaturire posizioni di vantaggio che abbiano – direttamente o meno – rilevanza sulla formazione della compagine e sul conseguimento, da parte della stessa, dei risultati sportivi; - una seconda ragione, peculiare alla vicenda, riguarda la condotta tenuta dal Presidente della società Sassari Torres s.r.l. così come delineata nell’atto di deferimento e non smentita, il quale ha chiesto di avvalersi di una dilazione dei tempi per il deposito delle fideiussioni, a causa di difficoltà momentanee, ed ha comunque ottenuto il “rilascio immediato del visto di esecutività” da parte della Lega, la quale ha ritenuto di poter tenere conto del «preciso impegno sottoscritto dal legale rappresentante della società». Nonostante l’impegno assunto nelle vie brevi e nonostante le sollecitazioni pervenute alla società dalla Lega e dalla stessa Federazione, l’obbligo assunto non è stato assolto, così che difficilmente siffatta condotta potrebbe qualificarsi in modo più acconcio che non con i termini “sleale”, “scorretta” e “improba”. Dunque, inquadrata correttamente la fattispecie, la Commissione disciplinare ha condivisibilmente ritenuto che una violazione del tipo di quella considerata potesse essere sanzionata allo stesso modo di quella – di identica natura, seppure riferibile a soggetti aventi diverse caratteristiche, come innanzi già ribadito, ma pur sempre concernenti “la mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società” – stabilita dall’articolo 14, lettera c), del C.U. n. 181/A in data 31 marzo 2006 in due punti di penalizzazione nel campionato di partecipazione per l’anno sportivo di riferimento. Le considerazioni che precedono, sia con riferimento all’intensità dell’elemento psicologico della condotta tenuta dalla ricorrente che con riferimento al carattere edittale della sanzione applicata, escludono che il Collegio possa aderire anche alla richiesta di mera riduzione della sanzione in un’ammenda od in una penalizzazione di minore entità. In applicazione del principio di soccombenza in giudizio, la Corte dispone che sia incamerata la tassa versata dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e ordina l’incameramento della tassa versata.
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