F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE INGARI GIUSEPPE, SEGUITO GARA REGGIANA/VITERBESE DEL 12.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE INGARI
GIUSEPPE, SEGUITO GARA REGGIANA/VITERBESE DEL 12.12.2007 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)
Con la decisione oggetto di reclamo, pubblicata nel Com. Uff. n. 95/C del 13.12.2007, il
Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha comminato al calciatore Ingari Giuseppe
della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara
“per aver colpito un avversario con una manata al volto provocandogli fuoriuscita di sangue dal
labbro".
Nel proprio ricorso la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha qualificato come eccessiva ed
inadeguata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, chiedendone la revoca e, in subordine, la
riduzione a due giornate di squalifica, allegando circostanze che costituirebbero provocazione,
dell'atleta squalificato, ad opera del calciatore Giovanni Foderaro della squadra Viterbese.
La Corte,
- visto l’art. 35.1.1 CGS;
- ritenuto che dal rapporto dell’assistente arbitrale in atti (carta 7) effettivamente emerga, a
favore del calciatore Ingari Giuseppe, la ricorrenza della attenuante della provocazione
invocata;
per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.
Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell’Emilia (Reggio Emilia), riduce la squalifica inflitta al calciatore
Ingari Giuseppe a due giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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