F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN, SEGUITO GARA GIULIANOVA/SANSOVINO DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANALLI
CRISTIAN, SEGUITO GARA GIULIANOVA/SANSOVINO DEL 9.12.2007 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff.
n. 91/C del 10.12.2007 ha inflitto alla società Giulianova Calcio S.r.l. la sanzione della squalifica per
due giornate effettive di gara al calciatore Ranalli Cristian, seguito gara Giulianova/Sansovino del
9.12.2007.
Avverso tale provvedimento la società Giulianova Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a
questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.12.2007, formulando contestuale richiesta degli atti
ufficiali.
Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la
ricorrente, con successiva nota trasmessa il 27.12.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed
all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S. le parti hanno facoltà di non dare
seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la
rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli
che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di
Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di
specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal
Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo), dichiara estinto il procedimento.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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