F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 6) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 12.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 11 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
6) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA
NOVARA/PRO SESTO DEL 12.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)
La sanzione di € 10.000 è stata inflitta dal Giudice Sportivo sulla base di un dettagliato referto
arbitrale, i cui termini sono riportati nella motivazione che accompagna la sanzione nel Com. Uff. n.
95 del 13.12.2007.
La Società reclamante sostiene, nella propria memoria, che i fatti non si sarebbero svolti nei
termini descritti dall'arbitro, e in particolare che le espressioni rivolte dal pubblico a uno dei calciatori
di colore della squadra avversaria non sarebbero state in alcun modo collegate a sentimenti razzisti.
La Corte rileva che in presenza di un referto preciso e dettagliato come quello in questione il
procedimento sportivo non dà luogo ad alcun tipo di prova alternativa, e tanto meno può ammettere
diverse ricostruzioni dei fatti non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di
Novara e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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