F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CATANIA/SAMPDORIA DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell’11.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008
1) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CATANIA/SAMPDORIA DEL 28.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell’11.12.2007)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 140 del 28.10.2007, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla società Calcio Catania S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva in relazione a deprecabili episodi occorsi al direttore sportivo ed al preparatore portieri della Soc. Sampdoria, squadra ospite nella partita Catania/Sampdoria del 28.10.2007. Ad avviso del Giudice Sportivo si versa nella fattispecie di cui all’art. 14 C.G.S., cioè di fatti violenti commessi in occasione della gara sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo da cui derivi pericolo all’incolumità o danno alla persona. Invero, lo stesso Giudice Sportivo, nel graduare la sanzione, pone l’accento sulla costante e concreta attività di cooperazione con le forze dell’ordine svolta dal Catania Calcio. Va solo ricordato che il Giudice Sportivo ha operato sulla scorta degli accertamenti esperiti dai collaboratori della Procura Federale. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Catania Calcio, chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata una sua significativa riduzione. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce in prima battuta l’assenza di qualunque riscontro probatorio alle dichiarazioni rilasciate da tesseterati della società Sampdoria in merito ai presunti incidenti verificatisi prima della gara in oggetto nonché il carattere del tutto parziale ed unilaterale sia delle affermazioni medesime sia delle risultanze istruttorie dell’attività investigativa svolta dalla Procura Federale. In via subordinata, come già ricordato, la reclamante deduce eccessività e spropositatezza dell’ammenda comminata, attesa la sussistenza di svariate e significative circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. completamente ignorate o, comunque non sufficientemente apprezzate dal Giudice Sportivo. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia infondata la domanda principale intesa all’annullamento della sanzione irrogata al Catania Calcio, dovendosi invece accogliere la subordinata richiesta di rimodulazione della sanzione medesima, che infatti appare congruo fissare in € 10.000,00. A giudizio di questa Corte, infatti, mentre non è affatto sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere addirittura la mancanza di elementi atti a comprovare quanto accaduto avuto infatti riguardo ai compiuti accertamenti condotti dai collaboratori della Procura Federale, appare di contro fondata la pretesa volta alla riduzione dell’ammenda di cui trattasi. Ritiene, infatti, la Corte non sia stata adeguatamente valutata in sede di quantificazione dell’ammenda il ruolo e la collaborazione della dirigenza locale con le forze dell’ordine, pur richiamate dal Giudice Sportivo nella decisione di prime cure. Proprio la delicatezza della cd. responsabilità oggettiva impone, infatti, una attenta valutazione di quanto le Società approntano sia in chiave di prevenzione di fatti ed episodi il cui accadere origina la fattispecie della responsabilità oggettiva sia in termini di collaborazione intesa alla identificazione dei soggetti responsabili. Lo stesso regolare svolgimento della gara depone, da ultimo, nel senso della opportunità di una congrua riduzione dell’ammenda. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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