F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2008 AL CALCIATORE ESPOSTO DENNIS SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” TRIESTINA/INTER DEL 15/16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 19.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008
2) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2008 AL CALCIATORE ESPOSTO DENNIS SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” TRIESTINA/INTER DEL 15/16.12.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 19.12.2007)
La F.C. Internazionale Milano s.p.a. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 148 del 19.12.2007 con la quale è stata irrogata la squalifica fino a tutto il 28.2.2008 al calciatore Esposito Dennis che, nel corso della gara Triestina-Inter del 15.12.2007 del Campionato Primavera, dopo essere già stato espulso per doppia ammonizione, ha tenuto un comportamento irriguardoso, ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro e del suo assistente. Con il reclamo la società chiede, in primis, la riduzione della pena evidenziando l’eccessiva
gravosità della stessa e, in subordine, l’applicazione della sospensione condizionale della sanzione quanto meno per una parte della pena irrogata. Il reclamo merita un parziale accoglimento. Il fatto contestato è particolarmente grave in quanto dal referto dell’arbitro risulta che Esposito dopo essere stato espulso dalla gara per doppia ammonizione (gioco falloso e proteste nei confronti dell’arbitro), con fare ostile, si è avvicinato al volto dell’arbitro ingiuriandolo ripetutamente e minacciandolo, inoltre, prima di uscire dal campo di gioco ha rivolto espressioni minacciose e offensive anche all’assistente dell’arbitro. Ciò nonostante il Collegio, rileva che va valutato il comportamento precedente e successivo al fatto contestato. Il calciatore, infatti, era privo di precedenti nella attuale stagione sportiva e ha riconosciuto nel corso del dibattimento la sua responsabilità e la gravità dei fatti. Va anche tenuto presente la giovanissima età del calciatore nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la carriera calcistica del calciatore. Tutto ciò premesso appare equo ridurre il periodo di squalifica irrogata fino a tutto il 10.2.2008. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Internazionale 1908 di Milano riduce la sanzione della squalifica inflitta a tutto il 10.2.2008. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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