F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELL’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELL’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007, il Giudice Sportivo Nazionale applicava all’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 “a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo della gara per circa due minuti. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Bologna ed il Grosseto in data 18.12.2007, aveva infatti evidenziato che “un’ora prima dell’inizio della gara, alla presentazione delle divise da gioco, il dirigente del Grosseto dichiarava di essere in possesso solo della divisa rossa o nera e di non avere nessun altro tipo di divisa da gioco ufficiale come dichiarato sulla lista comunicata alla Lega Calcio. Quindi il nostro invito ad indossare un’altra divisa veniva negato. Durante l’intervallo mi veniva comunicato dai giocatori del Grosseto che avevano una muta di divise da gioco bianca, che poi hanno indossato nel secondo tempo. Quando ho chiesto spiegazioni ai dirigenti del Grosseto mi hanno risposto che non erano a conoscenza dell’esistenza di una muta bianca come loro divisa di gioco ufficiale. A seguito di ciò il 2° tempo è cominciato con 2 minuti di ritardo”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società del Grosseto, chiedendo l’annullamento e/o la revoca della suddetta sanzione. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce che il ritardo in contestazione non è addebitabile al club, dal momento che il “Grosseto”, in occasione della gara in questione, si era dichiarato disponibile ad indossare una delle due divise da gioco tempestivamente comunicate alla Lega Nazionale Professionisti nel numero minimo (2) consentito dal relativo regolamento. Ciò nondimeno, la terna arbitrale aveva sollecitato il Grosseto ad indossare una divisa diversa da quelle esibite, evidentemente reputando confondibili con i colori sociali dell’altra squadra sia quelli della prima maglia (maglia rossa con banda bianca) che quelli della seconda maglia (rossa con banda bianca). Pur non essendovi tenuta, la società ricorrente, durante l’intervallo, reperì una divisa (non ufficiale) di colore bianco ed acconsentì, sempre dietro espressa richiesta dell’arbitro, a farla utilizzare dalla propria squadra nel prosieguo di gara. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia fondato. Giusta quanto anticipato in premessa, il ritardo (pari a due minuti) sull’inizio della seconda frazione della gara disputata, in data 18.12.2007, tra il Bologna ed il Grosseto è stato addebitato all’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. a cagione del tempo impiegato dalla suddetta società per reperire una divisa da gioco diversa da quelle (in numero di due) disponibili. A giudizio di questa Corte, il comportamento tenuto dalla società del Grosseto appare pienamente coerente con la normativa di settore, che disciplina in maniera chiara gli adempimenti esigibili, in subiecta materia, dalle società che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti. Ed, invero, il “Regolamento delle divise da gioco”, all’art. 2 comma 1, espressamente prevede che “ogni società deve disporre di una prima divisa da giuoco, con i propri colori ufficiali, che dovrà essere utilizzata nelle partite interne ed in tutte le partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria, e di una seconda divisa ( o eventualmente altre), che dovrà essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima”. Il chiaro contenuto precettivo della disposizione de qua consente di perimetrare compiutamente gli obblighi prescritti a carico delle singole società, che restano tenute – alla stregua della divisata normativa - a dotarsi di almeno due divise da gioco. Di contro, l’inclusione nel relativo elenco di mute aggiuntive (rispetto alla suddetta dotazione minima) viene rimessa alla libera scelta delle società medesime e l’opzione di non avvalersi di tale facoltà resta evidentemente non suscettiva di sindacato. Trova, dunque, diretto conforto nella piana lettura della suindicata disposizione il costrutto giuridico della società reclamante, che ha dedotto l’inesigibilità della richiesta di sostituzione delle divise da gioco ufficiale con altra muta non dichiarata, all’inizio della stagione, alla Lega Nazionale Professionisti. Ed invero, alla stregua delle risultanze documentali in atti, è emerso che l’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. , in piena coerenza con le richiamate prescrizioni regolamentari, comunicava alla Lega Nazionale Professionisti, all’inizio della stagione, le proprie divise ufficiali, vale a dire: a) una prima divisa (1a maglia) da indossare nelle gare casalinghe: maglia rossa con banda bianca, calzoncini rossi, calzettoni rossi; b) una seconda divisa (2a maglia) da utilizzare nelle gare in trasferta: maglia nera con bandabianca, calzoncini neri, calzettoni neri. La società ricorrente non si avvaleva, invece, della facoltà – pur prevista dal relativo regolamento – di indicare ulteriori divise da gioco, in aggiunta cioè a quelle minime (in numero di due) espressamente prescritte e da ritenersi obbligatorie. Acclarato ciò, è di tutta evidenza che non era predicabile, nei confronti della società ricorrente, la pretesa di far indossare alla propria squadra una muta (di colore bianco) diversa da quelle ricomprese nella dotazione ufficiale, resa disponibile per la gara con il Bologna ma ritenuta non idonea dall’arbitro. Ciò nondimeno, mentre il primo tempo era stato giocato con la divisa da trasferta (vale a dire con la maglia nera con banda bianca), la società reclamante si è fattivamente adoperata per soddisfare le richieste del direttore di gara, procurandosi, durante l’intervallo, una divisa non ufficiale (da allenamento), che è stata poi indossata nel prosieguo di gara. Alla stregua di quanto evidenziato, alcun addebito può, dunque, essere mosso alla società reclamante in ordine al ritardo accumulato per il compimento delle suddette operazioni ovvero per le spiegazioni che la detta società è stata chiamata a fornire all’arbitro, essendo la condotta complessivamente tenuta, non solo pienamente coerente con la disciplina di riferimento, ma anche manifestamente collaborativa con le decisioni assunte dal direttore di gara. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta alla società del Grosseto, con conseguente restituzione della tassa reclamo. Vale in aggiunta evidenziare che il gravame in epigrafe reca, altresì, al punto 2, ulteriori motivi di doglianza, irritualmente articolati avverso altra decisione – non collegata a quella sopra esaminata - assunta sempre dal Giudice Sportivo Nazionale e resa pubblica con il medesimo Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007. Con tale ulteriore decisione sono state, invero, comminate all’allenatore Stefano Pioli dell’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 2.000,00 per aver, al termine della gara (del 18.12.2007 tra il Bologna ed il Grosseto), rivolto un’espressione ingiuriosa all’arbitro, invitando provocatoriamente l’Assistente a prenderne atto; infrazione rilevata dal medesimo Assistente. A giudizio della Corte, le censure proposte dalla società del Grosseto avverso tale ultima decisione non possono trovare ingresso nel presente giudizio. Ed invero, il gravame in epigrafe, così come la rituale dichiarazione di preannunzio, sono stati spediti – giusta quanto sopra osservato – avverso, anzitutto, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00, inflitta all’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. “a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo della gara per circa due minuti, sicchè non è possibile utilizzare il medesimo ricorso anche per veicolare una nuova ed aggiuntiva impugnazione proposta avverso altra decisione non legata alla prima da alcun collegamento e, dunque, attinente ad un illecito disciplinare diverso. La necessità di evitare confusione tra controversie del tutto diverse induce a ritenere predicabile anche nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva il principio generale che fa divieto di promuovere azioni cumulative, imponendo, di converso, che il ricorso sia diretto contro un solo atto. In definitiva, non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione aggiuntiva presentata dal Grosseto avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore Stefano Pioli. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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