F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 5) RICORSO DEL CALCIATORE DIAW DOUDOU AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI €. 500,00 INFLITTE SEGUITO GARA AVELLINO/CESENA DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008
5) RICORSO DEL CALCIATORE DIAW DOUDOU AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI €. 500,00 INFLITTE SEGUITO GARA AVELLINO/CESENA DEL 18.12.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Diaw Doudou la sanzione della squalifica per 3 giornate e € 500,00 di ammenda, scaturita da “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra, per avere, al 48’ del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa”. Trattasi, pertanto, di sanzione composta, in quanto formata da una giornata di squalifica per somma di ammonizioni nell’ambito della stessa partita e altre 2 giornate per la frase irriguardosa rivolta all’arbitro al momento dell’espulsione. Il tutto aggravato dal fatto che il Doudou era capitano del Cesena. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Doudou, all’uopo contestando in particolare le 2 giornate di squalifica derivanti dalla frase irriguardosa, peraltro non smentita, rivolta all’arbitro. Sugli altri due punti, vale a dire l’ammenda e l’altra giornata di espulsione non ha svolto difese, prestando acquiescenza alla statuizione di prime cure. Il Doudou, quindi, a fronte del riconoscimento dell’espressione avuta nei confronti dell’arbitro, contesta l’“abnormità” della sanzione di tre giornate effettive complessivamente(1 giornata di squalifica derivata “automaticamente” da quanto previsto dal comma 10 dell’art. 19 C.G.S. più la sanzione di € 500,00 di ammenda e da ulteriori due giornate per le espressioni avute con l’arbitro e concretizzatesi soprattutto nell’aver rivolto allo stesso la frase, ripetuta per due volte “sei scarso, sei scarso!”). Tale espressione, per il Doudou non rappresenterebbe un’espressione ingiuriosa, per lo meno secondo quanto previsto dall’art. 594 c.p. , in quanto sarebbe stata una mera critica rivolta all’operato dell’arbitro, senza alcuna volontà di offendere il decoro dello stesso. Il Giudice di prime cure male avrebbe interpretato, quindi, secondo il reclamante, l’art. 19 comma 4, C.G.S., laddove prevede la squalifica per 2 giornate in caso di ”condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Conclude per la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate con conferma dell’ammenda di € 500,00 ovvero per la riduzione da tre a due con inasprimento della sola ammenda. Il reclamo è fondato e, per l’effetto, va accolto per le seguenti considerazioni in diritto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che l’atteggiamento assunto da parte del calciatore non può essere catalogato in modo certo tra i comportamenti ingiuriosi veri e propri, ma rientra sicuramente tra quelli irriguardosi di cui parla espressamente l’art. 19 comma 4 lett. a). Il ripetere per due volte l’espressione “sei scarso” rappresenta un giudizio di merito assolutamente irriguardoso per chi in quel momento esercita professionalmente il ruolo di arbitro. Rispetto ad altri epiteti di altri casi riportati dalla difesa del reclamante appare addirittura più offensivo il “sei scarso” di Doudou rispetto al “sei ridicolo” di Dossena nella partita Roma/Udinese del 2.12.2007. Oltre tutto tale espressione è stata reiterata. Detto questo, v’è anche, però, da sottolineare come la fattispecie in questione non integri in tutto e per tutto quanto prescritto dalla lett. a) del comma 4 sopra citato, perché lì si parla espressamente di condotta antisportiva associata (vi è la congiunzione e) con la condotta ingiuriosa o irriguardosa. Ebbene qui la condotta andrebbe qualificata come antisportiva, ma qualche dubbio residuerebbe sull’avverbio ”gravemente”: al di là del grave giudizio espresso nei confronti dell’arbitro, v’è da precisare che il calciatore stava uscendo dal campo, già in espiazione della espulsione per doppia ammonizione (seconda ammonizione originata da proteste nei confronti di altro calciatore). Pertanto l’espressione rivolta all’arbitro va correttamente analizzata come episodio a sé stante e come tale può qualificarsi tra gli atteggiamenti antisportivi, ma non di grave entità, anche perché accompagnato da un atteggiamento irriguardoso (più che irrispettoso come sostiene il reclamante), ma, in ogni caso, non ingiurioso. I precedenti citati dalla difesa di Doudou sono indubbiamente, in alcuni casi, anche più gravi della fattispecie in trattazione e il fatto che in quelle occasioni ci si sia orientati per una qualche forma di riduzione testimonia l’orientamento di questa Corte su tali episodi. Pertanto, in accoglimento di quanto chiesto dal Doudou, si ritiene di riformulare in questo modo il quadro sanzionatorio: confermare, ai sensi dell’art. 19 comma 10 C.G.S, la giornata di squalifica per l’espulsione a seguito di doppia ammonizione, ridurre da 2 ad 1 la sanzione per la frase irriguardosa diretta all’arbitro, aggiungendo, però, in luogo della giornata di squalifica, un’ulteriore ammenda di € 2.500,00 e confermare l’altra ammenda di € 500,00 per l’aggravante derivante dalla condizione di capitano della squadra. In definitiva 1 giornata per l’espulsione, 2 giornate più € 2.500,00 per la frase irriguardosa, € 500,00 per l’aggravante di essere capitano Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Diaw Doudou e, per l’effetto, ridetermina la sanzione complessiva in 2 giornate di squalifica e nell’ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 5) RICORSO DEL CALCIATORE DIAW DOUDOU AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI €. 500,00 INFLITTE SEGUITO GARA AVELLINO/CESENA DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)"