F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 6) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO ZALAYETA, SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 23.12.2007, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 6) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO ZALAYETA, SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 23.12.2007, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007) “ORDINANZA La C.G.F. preso atto delle eccezioni formulate dal rappresentante della Procura Federale in merito all’ammissibilità del filmato, relativo alla vicenda dedotta in controversia, acquisito dalla ricorrente nel sito internet “Youtube”; ritenuta l’eccezione meritevole di accoglimento, in quanto: - a tenore dell’art. 35, comma 1.2, C.G.S., gli Organi di Giustizia hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati “riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale”; - a tenore dell’art. 35, comma 1.3, secondo paragrafo, la ricorrente aveva facoltà di depositare presso l’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale una richiesta per l’esame di “filmati di documentata provenienza”; - che le immagini provenienti dal sito “Youtube”, anche a tenore dei “termini d’uso” del sito (in particolare, il punto 8.3), depositati dalla Procura Federale al dibattimento, non offrono le garanzie di “documentata provenienza” di cui alla menzionata disposizione regolamentare, da considerare “speciale” rispetto alle altre dettate sui mezzi di prova, non essendo a tutt’oggi nota, peraltro, l’originaria fonte di provenienza del filmato e tale non potendo considerarsi, per sua natura, il sito predetto PER QUESTI MOTIVI ACCOGLIE l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Procura Federale e dichiara inammissibile – quale mezzo di prova – il filmato prodotto dalla ricorrente in data odierna. − sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avvocato Sciacchitano ed il patrono della reclamante avvocato Grassani; − letti gli atti; − presa visione dei filmati della RAI e di SKY relativi alla vicenda dedotta in controversia; − dichiarato inammissibile, con separata ordinanza, il mezzo di prova dedotto dalla reclamante al dibattimento; ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al n. 242 del registro di Segreteria, instaurato con il reclamo proposto dalla S.S.C. Napoli avverso al decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007, con la quale è stata inflitta al calciatore Marcelo Zalayeta la squalifica per due giornate effettive di gara, per condotta gravemente antisportiva tenuta nella gara del Campionato di Serie A Napoli – Torino del 23.12.2007; RITENUTO CHE dall’esame dei filmati in premessa è emerso che, nell’azione contestata a seguito della quale il direttore di gara ha assegnato al Napoli un calcio di rigore, lo Zalayeta – presunta vittima del fallo di gioco – ha manifestato un’innaturale caduta seguita al superamento del portiere avversario proteso in tuffo; in base a siffatta circostanza – avvenuta, peraltro, quando il pallone del quale il calciatore aveva già perduto il controllo (e quindi non più giocabile) si dirigeva velocemente verso la linea di fondo – la caduta non è stata provocata dal contatto con il portiere avversario, bensì da un’autonoma perdita di equilibrio da parte dello Zalayeta, che ha accentuato notevolmente l’irregolare sviluppo della sua corsa; in virtù di tale manifestazione della condotta risultano integrati i requisiti minimi della “evidenza della simulazione” di cui alla fattispecie delineata dall’art. 35, comma 1.3, IV paragrafo, punto 1), C.G.S.; pertanto, la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti al tesserato è congrua alla previsione dell’art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S. e deve essere confermata in questa sede; PER QUESTI MOTIVI RESPINGE il reclamo della S.S.C. Napoli avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 155, in data 24.12.2007 e, per l’effetto, conferma la sanzione della squalifica del calciatore Marcelo Zalayeta (S.S.C. Napoli) per due giornate effettive di gara.
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