F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 7) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE BEGHETTO LUIGI SEGUITO GARA TREVISO/BARI DEL 15.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 7) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE BEGHETTO LUIGI SEGUITO GARA TREVISO/BARI DEL 15.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007) Con tempestivo ricorso 27.12.2007 il calciatore Beghetto Luigi, tesserato in favore del Treviso F.C. 1993 S.r.l., partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, proponeva gravame avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara, ammonizione ed ammenda di € 2.000,00 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Treviso/Bari del 15.12.2007 (Delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007). Con i motivi scritti il Beghetto ha negato di avere proferito le frasi ingiuriose refertate dal 1° assistente signor Franzi e, a riprova di ciò, ha eccepito ulteriormente che alcunché era stato riferito dal 2° assistente, dal quarto ufficiale e dal Direttore di gara che, a detta del signor Franzi, non era presente al momento della rilevata condotta. Ha sottolineato, altresì, che di norma gli Ufficiali di gara, sia prima dell’inizio che al termine della stessa, entrano ed escono dal terreno di gioco contestualmente, accompagnati, ex art. 65 N.O.I.F., dal dirigente incaricato all’assistenza degli stessi. Ha eccepito, pertanto, che, pur ammettendo per assurdo di avere tenuto la condotta addebitatagli, non vi è la prova che si fosse riferito all’arbitro. In presenza, quindi, di una quadro probatorio carente oltre che contraddittorio, ha concluso per l’accoglimento del proposto gravame. Alla fissata udienza dell’11.1.2008 è comparso il difensore Avv. Salvatore Raciti, che ha illustrato i motivi scritti, ed il Beghetto, che, a domanda di questa Corte di Giustizia, ha riconosciuto che l’arbitro signor Tommasi Dino, che aveva diretto la gara Treviso/Bari del 15.12.2007, aveva in precedenza diretto anche Spezia/Treviso del 27.10.2007, conclusasi con il risultato di 4-2 (rectius 5- 2).Ciò premesso la Corte osserva preliminarmente che, ex art. 35, comma 1.1 C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ne consegue, quindi, che il contenuto del rapporto del 1° assistente arbitrale signor Franzi Ettore, il quale ha riferito che il Beghetto Luigi, aveva inveito nei confronti del collega arbitro, ancora non presente negli spogliatoi, costituisce prova a suo carico che correttamente è stata disciplinarmente sanzionata dal Giudice Sportivo. Osserva, infine, la Corte, contraddicendo l’assunto del Beghetto, che al termine della gara, seguendo una prassi consolidata, l’uscita dal terreno di gioco avviene come segue: 1) 1° assistente che precede le squadre, 2) arbitro e quarto ufficiale, 3) 2° assistente in chiusura. Il che da ragione del fatto che il Franzi, 1° assistente, non essendo ancora giunto negli spogliatoi il direttore di gara, fu testimone del comportamento antidisciplinare tenuto dal Beghetto che gridando proferì ripetutamente la frase “è stato scandaloso è la seconda volta che ci fa perdere...”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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