F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 8) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 31.01.2008 NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE SIG. MASSIMO CELLINO E DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA ALLO STESSO CELLINO ED ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: DELL’ART. 5, COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 8) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 31.01.2008 NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE SIG. MASSIMO CELLINO E DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA ALLO STESSO CELLINO ED ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: DELL’ART. 5, COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007) La società Cagliari Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale pubblicato sul Com. Uff. n. 21/CDN il 20.12.2007 con la quale è stata inflitta la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2008 e l’ammenda di € 6.000,00 nei confronti del Presidente del C.D.A. signor Massimo Cellino, nonché l’ammenda di € 6.000,00 alla Cagliari Calcio S.p.A. per aver il signor Massimo Cellino, nonché la Cagliari Calcio S.p.A., per responsabilità diretta, espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Giudice Sportivo, nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso. Difatti, il signor Massimo Cellino, aveva affermato, attraverso il sito ufficiale della società, che la chiusura della curva avrebbe reso “il Giudice complice del gesto disonesto” e, anziché punire il colpevole, avrebbe penalizzato i tifosi, con ciò denigrando l’operato del Giudice Sportivo e delle Istituzioni Federali nel loro complesso. In udienza, il rappresentante della società ricorrente, Avv. Grassani, rinuncia alla richiesta in via principale dell’annullamento e/o revoca della sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2008 irrogata nei confronti del Presidente della società, signor Massimo Cellino, nonché dell’annullamento e/o della revoca della sanzione delle ammende di € 6.000,00 ciascuno inflitte rispettivamente alla società e al signor Massimo Cellino. Ribadisce, nella stessa sede, il solo accoglimento della domanda in via subordinata e cioè: - riduzione della sanzione dell’inibizione inflitta al Presidente del C.d.A., signor Massimo Cellino, al pre-sofferto; - riduzione di entrambe le ammende comminate da € 6.000,00 a € 2.500,00 somma già indicata nella richiesta del Procuratore Federale nel giudizio dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale. Questa Corte di Giustizia Federale, - considerando che il signor Cellino Marco non ha rilasciato alcuna intervista diretta ad organi di stampa, in quanto le frasi dello stesso risultano pubblicate sul sito internet della società; - pur rilevando l’avvenuto uso di una espressione oggettivamente infelice, come del resto ammesso anche dalla stessa parte ricorrente, va considerato, altresì, che la portata delle affermazioni lesive è stata oggettivamente rettificata, almeno in parte, mediante pubblicazione tempestiva di comunicazione sullo stesso sito della società. Per questi motivi la C.G.F. la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione al pre - sofferto e le ammende inflitte ad € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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