F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 76/CGF DELL’11 GENNAIO 2008 1. RICORSO AI SENSI DELL’ ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DEL SIG. FILIPPO RAFFAELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. C.U. n. 24/C del 4 dicembre 2006)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 76/CGF DELL’11 GENNAIO 2008 1. RICORSO AI SENSI DELL’ ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DEL SIG. FILIPPO RAFFAELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. C.U. n. 24/C del 4 dicembre 2006) Il Sig. Filippo Raffaelli impugna - richiamando l’art. 32, comma 7, del previgente Statuto federale - la decisione della Commissione d’Appello Federale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 4 dicembre 2006, con la quale gli è stata irrogata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività e a ricoprire cariche nell’ambito federale. Occorre premettere che il Sig. Raffaelli, all’epoca dei fatti Consigliere del Comitato Regionale Toscana, fu deferito dalla Procura federale, sulla base di accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, per avere svolto nel corso della campagna trasferimenti e acquisti della stagione sportiva 2005-2006 un’attività di intermediazione tra società iscritte al Campionato di Eccellenza e vari calciatori, partecipando attivamente alle relative trattative. Secondo la relazione dell’Ufficio Indagini, trasfusa nell’atto di deferimento, il Sig. Raffaelli contattava i calciatori proponendo loro il tesseramento per società diverse da quella di appartenenza ed organizzando incontri tra detti calciatori e le società interessate. Insieme al Sig. Raffaelli la Procura Federale deferì anche alcuni dirigenti delle società Esperia Viareggio e Camaiore Calcio, che si erano avvalse dell’operato del Sig. Raffaelli nonché le stesse società. Per quanto interessa la presente decisione, la Commissione d’Appello Federale, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Raffaelli, aggravata dalla qualifica di dirigente federale, gli ha irrogato la sanzione della inibizione per un anno. Il Sig. Raffaelli – nel suo ricorso – ha dedotto che la Commissione d’Appello Federale non ha dato il giusto valore alle dichiarazioni dei calciatori coinvolti nella vicenda. Questi non hanno mai riferito di incontri da lui organizzati. Ha quindi affermatodi avere unicamente procurato contatti telefonici ai calciatori, tra l’altro in genere svincolati e di una certa età, con società che avevano bisogno di coprire determinati specifici ruoli. Tutto ciò senza alcun fine di lucro. In via subordinata, il reclamante ha chiesto l’applicazione in suo favore dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede una riduzione della sanzione per chi collabora fattivamente con la giustizia sportiva. Alla fissata udienza del 7 novembre 2007 sono comparsi, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni unite – il Sostituto Procuratore ed il Sig. Raffaelli. La Procura federale, in via preliminare, ha eccepito in rito la tardività del ricorso. Ha poi eccepito anche la inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per l’omesso invio di copia dei motivi alla stessa Procura federale e in quanto non sarebbe configurabile nel nuovo ordinamento della giustizia sportiva il ricorso previsto dall’art. 32, comma 7, del previgente Statuto Federale. Il Sig. Raffaelli ha reiterato le deduzioni già formulate per iscritto e ha chiesto una riduzione della sanzione irrogatagli ritenuta eccessiva. Ciò premesso, la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – ritiene che preliminarmente siano da respingere le eccezioni in rito sollevate dalla Procura federale. L’eccezione di tardività, motivata sul rilievo che la decisione della Commissione d’Appello Federale è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 4 dicembre 2006 mentre il reclamo è stato proposto soltanto il 9 agosto 2007, non può trovare accoglimento, in quanto il termine di impugnativa per tale decisione decorreva dalla sua comunicazione all’interessato. Orbene dagli atti della controversia non risulta che tale comunicazione sia stata effettuata al Sig. Raffaelli, ai sensi dell’art. 35, comma 4.1, del Codice di Giustizia Sportiva). Parimenti non può accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sul rilievo dell’omesso invio di copia dei motivi alla Procura Federale in violazione dell’art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La Procura Federale, nell’udienza davanti a questa Corte, pur eccependo la inammissibilità del ricorso nei termini ora descritti, ha tuttavia formulato le proprie controdeduzioni contrastando nel merito i motivi di ricorso del Sig. Raffaelli. Pertanto, il necessario contraddittorio, al quale l’invio di copia dei motivi di ricorso alla eventuale controparte è preordinato, si è in concreto realizzato, venendosi così a sanare l’originale vizio procedurale. E’ infondato, infine, anche il secondo rilievo di inammissibilità del ricorso, giacché le funzioni svolte nel precedente ordinamento dalla Corte Federale sono state assunte, giusta la disposizione VII, lettera a), delle “Norme transitorie e finali” del nuovo Statuto Federale, dalla Corte di Giustizia Federale che, pertanto, è competente a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni a suo tempo pronunciate dalla Commissione d’Appello Federale che si richiamino all’art. 32, comma 7, del previgente Statuto Federale, sempre che i relativi procedimenti possano ritenersi ancora pendenti al 1 luglio 2007. Nel merito, il ricorso del Sig. Raffaelli e le deduzioni da questi svolte oralmente si rivelano prive di fondamento. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini e, in particolare, dagli interrogatori dei calciatori coinvolti nella vicenda risulta che il Sig. Raffaelli ha partecipato agli incontri tra detti calciatori, da lui previamente contattati con proposte di tesseramento perla società Esperia Viareggio, e i dirigenti di detta società. Il direttore generale della Esperia Viareggio, inoltre, ha addirittura affermato che la società da lui diretta “si è avvalsa della consulenza di Raffaelli Filippo il quale, in pratica, faceva da tramite tra i giocatori e la società”. Le deduzioni del Sig. Raffaelli, secondo cui la Commissione di Appello Federale non avrebbe tenuto conto nel giudicarlo che i calciatori non avevano riferito di incontri da lui organizzati o di una sua attività di consulenza e di intermediazione risultano smentite dalle univoche dichiarazioni dei calciatori stessi e del direttore generale della società Esperia Viareggio. Vero è soltanto che i calciatori e il direttore generale della società Esperia Viareggio hanno univocamente dichiarato di non avere corrisposto nessun compenso al Sig. Raffaelli per il suo interessamento. Il comportamento del Sig. Raffaelli concretizza, pertanto, senza ombra di dubbio, la violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente al momento dei fatti, che precludeva “ai soggetti dell’ordinamento sportivo di svolgere attività attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori e di tecnici” (salvo, per i dirigenti di società, che non si trattasse di attività svolta per la propria società). La Corte, peraltro, considerando che nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva (che all’art. 10, comma 1, configura il divieto per i dirigenti federali “di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici”) è stabilita una sanzione inferiore, nel minimo edittale (inibizione temporanea non inferiore atre mesi) rispetto a quella prevista dalla precedente disposizione (inibizione temporanea non inferiore ad un anno), ritiene che possa ridursi la sanzione irrogata al Sig. Raffaelli alla inibizione per 11 mesi. La domanda di riduzione della sanzione, subordinatamente rivolta alla Corte nel ricorso è quindi accolta, in applicazione, peraltro, non dell’invocato art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, giacché nella specie non vi è stata la fattiva collaborazione del Sig. Raffaelli con la giustizia sportiva che giustificherebbe l’applicazione della riduzione prevista da tale norma, ma in relazione alla applicabilità alla fattispecie della disposizione più favorevole nella successione delle norme verificatesi medio tempore, che, nella specie, consente anche di infliggere al Sig. Raffaelli una sanzione più adeguata alla violazione commessa. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e determina la sanzione della inibizione in mesi 11; ordina la restituzione della tassa reclamo.
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