F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCINA/REAL MARCIANISE DEL 23.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCINA/REAL MARCIANISE DEL 23.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.2007) Il Provvedimento della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 adottato dal Giudice Sportivo fà seguito al comportamento tenuto dai sostenitori della Società Pescina Valle del Giovenco. Il reclamo non è corredato da prove oggettive, né argomenta diversamente rispetto a quanto già rilevato rispetto allo svolgimento dei fatti dal referto arbitrale sulla cui base si ha avuto il provvedimento di ammenda. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Pescina (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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