F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 2) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA SEGUITO GARA PRO SESTO/HELLAS VERONA DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
2) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C.
S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA
EFFETTIVA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA
SEGUITO GARA PRO SESTO/HELLAS VERONA DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)
Con preannuncio di reclamo del 15.1.2008 la Hellas Verona F.C. S.p.A. impugnava l’epigrafata
decisione del Giudice Sportivo.
Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente
depositava, in data 18.1.2008, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si
sosteneva:
1) l’erronea interpretazione della manifestazione di discriminazione razziale e conseguente
inapplicabilità dell’art. 11 C.G.S.;
2) l’impossibilità per la società di ricorrere all’esimente di cui all’art. 13 C.G.S. in quanto la
gara si era disputata in trasferta;
e, in conclusione, si chiedeva:
a) in via principale, il proscioglimento da ogni addebito;
b) in via subordinata, la riforma della decisione del Giudice Sportivo con la sanzione della sola
ammenda, nella misura minima applicabile o, comunque, ritenuta di giustizia.
All’odierna camera di consiglio comparivano i rappresentanti processuali della ricorrente, nelle
persone dell’Avv. Stefano Fanini e dell’Avv. Luciano Malagnini, sentiti dal collegio ai sensi dell’art.
37, comma 2, del C.G.S., i quali confermavano le tesi difensive espresse in atti.
La Corte visti gli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lett. d), del C.G.S., per il combinato
disposto dei quali nei casi di recidiva per “cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di
discriminazione” la società responsabile può essere punita, oltre che con l’ammenda, anche con
l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; preso atto che la società ricorrente risulta
destinataria di ben sette precedenti sanzioni per i comportamenti previsti dall’art. 11, comma 3,
secondo periodo, C.G.S. (delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui ai
Com. Uff. nn. 13/C in data 28.8.2007, n. 23/C in data 11.9.2007, n. 44/C in data 9.10.2007, n. 47/C in
data 16.10.2007, n. 51/C in data 23.10.2007, n. 79/C in data 27.11.2007 e n. 104/C in data
27.12.2007).
Preso atto, altresì, che dal rapporto arbitrale e dalla relazione del collaboratore della Procura
Federale non risulta posto in essere alcuno dei comportamenti di cui all’art. 13 C.G.S. idonei ad
escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dalle proprie
tifoserie (art. 4, comma 3, C.G.S.), né la stessa società ha fornito prova inconfutabile di essi;
ritenuto, pertanto, che le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente, pur valida
testimonianza del percorso avviato verso l’approntamento di strumenti idonei per la ricorrenza delle
circostanze esimenti/attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., non siano comunque
idonee a superare il grave giudizio negativo sulla specifica vicenda scaturente dall’esame degli atti e
dei fatti dedotti in causa, soprattutto alla luce della plurima recidiva.
Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto
dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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