F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PESCARA/SANGIOVANNESE DEL 13.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
3) RICORSO DELL’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO
SEGUITO GARA PESCARA/SANGIOVANNESE DEL 13.1.2008 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)
Il provvedimento di squalifica per due giornate adottato dal Giudice Sportivo fa seguito
all'espulsione del reclamante, allenatore della Sangiovannese, per aver tenuto un comportamento
offensivo nei confronti del direttore di gara.
Si rileva preliminarmente che il preannuncio di reclamo inviato in data 15 gennaio a mezzo fax si
riferisce ad altro provvedimento adottato dallo stesso Giudice Sportivo nello stesso Com. Uff., che
squalifica per due gare il calciatore Scotti Francesco.
Nel testo del reclamo, invece, il Direttore Generale della Società fa opposizione nei confronti della
squalifica dell'allenatore Bruno Tedino.
Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che
sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo
al provvedimento di squalifica.
La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da
quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere
oggettivo.
Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sangiovannese 1927
S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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