F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ A.S. PISONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE, DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 4 E 5 N.O.I.F. AL CALCIATORE FRANK ANDRE’ PIZZOLATTO E AL SIG. FILIBERTO LUCIANI (GIA’ PRESIDENTE A.S. PISONIANO) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ A.S. PISONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE, DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 4 E 5 N.O.I.F. AL CALCIATORE FRANK ANDRE’ PIZZOLATTO E AL SIG. FILIBERTO LUCIANI (GIA’ PRESIDENTE A.S. PISONIANO) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.10.2007) A seguito di accertamenti condotti dall’Ufficio Indagini in merito al doppio tesseramento del calciatore Pizzolatto Frank Andrei, il Procuratore Federale deferiva il calciatore, il presidente della società Pisoniano nonché la società stessa in quanto detta società avrebbe inviato una richiesta di tesseramento per la Stagione Sportiva 2005/2006 utilizzando il relativo modulo ove veniva riportato il cognome del calciatore come Pizzolato omettendo di segnalare che si trattava di un aggiornamento di una posizione già esistente – essendo il calciatore già tesserato con matricola n. 4.169.029 come Pizzolatto Frank Andrè in favore della società Cynthia 1920 per la Stagione Sportiva 2004/2005 – così inducendo in errore l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale che non avrebbe consequenzialmente potuto appunto rilevare il precedente tesseramento. Il calciatore, il presidente e la società venivano ritenuti responsabili della violazione e così sanzionati rispettivamente: il calciatore con la squalifica fino al 31.12.2007, il presidente inibito fino al 30.6.2009, la società Pisoniano con 10 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008. La società Pisoniano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale chiedendo l’annullamento in toto della citata sanzione ovvero in via subordinata una sanzione inferiore ovvero diversa, comunque chiedendo la diminuzione della penalizzazione. Tutto quanto sopra osservato deve rilevarsi come il ricorso della società appaia fondato. Partendo infatti dalla circostanza pacifica che vi era l’oggettiva possibilità per il calciatore di essere svincolato ai sensi dell’art.32, N.O.I.F. (ricorrevano tutti i presupposti normativamente previsti non avendo mai preso parte nel corso della Stagione Sportiva 2004/2005 il calciatore ad alcuna gara), considerato che alla richiesta del Pisoniano era allegata copia del documento di riconoscimento del calciatore, non sussistono nella fattispecie le ragioni per poter ritenere provato l’elemento del “dolo” nel comportamento da parte dei responsabili della società. Con l’allegazione del documento è infatti salvaguardata la possibilità per l’Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale del riscontro della correttezza degli elementi trascritti nel modulo. Statuire in detto contesto sulla sussistenza dell’elemento doloso dato dall’alterazione volontaria degli estremi concernenti le qualità personali, poi facilmente riscontrabili, non appare fondatamente corroborato dagli accadimenti. Se da un lato infatti l’errore nel nominativo è indubbio – con il che per un comportamento colposo la società è comunque sanzionabile – dall’altro non può sottacersi che nella questione non può che trattarsi appunto di mera erronea compilazione, data la riscontrabilità documentale da parte del competente Ufficio Tesseramento il quale era comunque in possesso in allegato alla domanda della fotocopia del documento di identità del calciatore con il nominativo facilmente individuabile. In detto contesto, a favore della mancanza dell’elemento del dolo, giova ancora evidenziare il fatto che la stessa società Pisoniano ha denunciato la circostanza ai competenti Organismi Federali e comunque sussistendo la potenziale svincolabilità del calciatore. Giustifica comunque una sanzione a carico della società l’errore in cui essa è incorsa nell’indicazione del nominativo del calciatore sul modulo, stabilendosi a questo proposito quale sanzione equa la somma di € 1.000,00 di ammenda. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma) ridetermina la sanzione infliggendo, alla società reclamante, l’ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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