F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’ A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CROCE ANTONIO SEGUITO GARA COLOGNA PAESE/MACERATESE DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
3) RICORSO DELL’ A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE
CROCE ANTONIO SEGUITO GARA COLOGNA PAESE/MACERATESE DEL 6.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
Visto il ricorso proposto dall’ A.S.D. Cologna Paese Calcio avverso la decisione del Giudice
Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com.Uff. n. 69 del 9.1.2008, con cui al
calciatore Croce Antonio è stata irrogata la sanzione della squalifica per quattro gare effettive a
seguito dell’incontro Cologna Paese/Maceratese svoltosi il 6.1.2008;
visti i motivi di ricorso;
vista la decisione impugnata;
visti tutti gli atti;
ritenuto che:
- nel ricorso non viene dedotto alcunché avverso la motivazione dell’impugnata decisione del
Giudice Sportivo, il quale, applicando l’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., ha considerato la
“particolare violenza della condotta” e la “idoneità della stessa a cagionare gravi danni alla incolumità
fisica”;
- è del tutto irrilevante, ai fini di una riduzione della sanzione, l’invocata circostanza per cui,
essendo l’espulsione del detto calciatore avvenuta al 18° minuto del primo tempo, è come se la
sanzione fosse stata già in parte scontata nella gara relativa;
- la sanzione inflitta è conforme al disposto del citato art. 19, comma 4, lett. b), che prevede, come
sanzione soltanto minima, la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta
violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”;
Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cologna Paese
Calcio di Cologna Paese (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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