F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SIROTI PAOLO SEGUITO GARA R.C. ANGOLANA/RECANATESE DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 79/CGF – RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
4) RICORSO DELL’ U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SIROTI
PAOLO SEGUITO GARA R.C. ANGOLANA/RECANATESE DEL 6.1.2008 (Delibera del
Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
Si premette che il provvedimento impugnato è stato adottato con riferimento all’incontro del
Campionato di Serie D, Girone F, svoltosi in data 9.1.2008 fra la società ricorrente e la R.C.
Angolana, nel corso del quale il predetto calciatore durante un diverbio aveva colpito, a gioco fermo,
un avversario con uno schiaffo al volto.
Ciò premesso la U.S.D. Recanatese pur riconoscendo e deprecando il comportamento del proprio
tesserato, chiedeva una riforma della sanzione inflitta, ritenendola eccessiva, trattandosi nella
fattispecie di un buffetto e non di uno schiaffo, di un atto compiuto involontariamente e comunque
senza alcuna intenzione di far male o di provocare dolore o danni fisici.
I motivi del ricorso non hanno alcun pregio, perché difformi dal rapporto arbitrale e non coerenti
con lo svolgimento dei fatti così come ammesso nel reclamo della stessa società. Sta di fatto che
l’episodio è avvenuto durante un diverbio e non è certamente in occasioni del genere che si compiono
gesti amichevoli come quelli di dare un buffetto.
La tesi difensiva risulta, oltre tutto, smentita dalla deprecazione del gesto in questio ne, lealmente
operata dalla parte ricorrente.
La asserita involontarietà dell’atto, del resto, non presenta alcuna attendibilità, a meno che non si
dimostri che l’autore della percossa abbia agito in preda ad un vero e proprio raptus. Tanto meno
appare provata l’assenza di qualsiasi intenzione di far male al contendente.
Quanto, infine, alla misura della squalifica è da riflettere che l’azione non è avvenuta nel contesto
e nel contrasto di una determinata fase di giuoco, come si tenta di sostenere, bensì, più gravemente , “a
giuoco fermo”, come ha attestato il direttore di gara.
La circostanza che il Siroti sia stato più volte fatto oggetto di interventi fallosi da parte di
avversari, non dispiega al riguardo alcun efficacia scriminante, tanto più se si riconosce che tali
interventi erano già stati puniti dall’arbitro: per cui in nessun caso potrebbero essere dedotti a
fondamento di una successiva ed inammissibile forma di autotutela o comunque di rivalsa.
Merita piuttosto di essere rilevato che il calciatore squalificato aveva partecipato alla gara in
qualità di vice capitano e pertanto investito di un ruolo che di per sé gli assegnava di un maggior senso
di responsabilità nei confronti dei compagni e degli avversari.
Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Recanatese di
Recanati (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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